Visualizza Versione Completa : Intimazione pagamento
Salve a tutti,
una mia anziana amica riceve una intimazione di pagamento per cartella esattoriale notificata nel 2001 (relativa a contributi ivs inps dal 1991 al 1999 mai pagati) di cui inoltre non sa se il patronato cui si era rivolta aveva nel 2002 fatto ricorso o meno.
La mia domanda è questa a chi fare ricorso ora? Quali i termini e i costi?
Grazie per la Vs. Cortesia,
Rita
Avv. G. Lore
09-10-2012, 10:46
La competenza è sempre del Giudice del Lavoro, opposizione entro 40 gg.
Chiaramente sono info generiche.
Andrebbe studiata la documentazione
Vorrei anche chiedere se c'è l'obbligo della mediazione??? (L'importo, esclusi interessi e accessori è di circa 16.000,00 euro). Ci sono costi da sostenere (questa mia amica non è benestante...)???
Grazie Mille
Avv. G. Lore
09-10-2012, 15:40
No, la mediazione attiene agli tributari.
Ovviamente ci sono le spese vive e gli oneri forensi atteso che deve necssariamente nominare un legale
Rivolgendomi ad un Patronato (come il Vs. ad esempio) i costi da sostenere sono inferiori vero? Le spese vive sono da sostenersi anche nelle cause innanzi ad un Giudice del Lavoro?
Avv. G. Lore
09-10-2012, 16:28
Tcnicamente noi non siamo un patronato.
Anzi uso il "noi" a sproposito perchè io sono solo un mero collabartore esterni titolare del proprio studio.
Chiaramente transitando per rciorsi.net i costi sono inferiori.
Il procedimento dinanzi alla lavoro non è esente da spese per redditi superiore a 31.884,48.
Per capire comunque se qualche legale affiliato a ricorsi,net possa patrocinare la causa deve indicarci il Foro di competenza
Dunque la faccenda si complica: la mia amica aveva già proposto ricorso contro la cartella esattoriale (quella cui la nuova intimazione di pagamento si riferisce) nel 2001 presso il Tribunale ma nel 2008 il Giudice ha cancellato la causa per "l'art. 309 cpc e 181 cpc."
Che si potrebbe fare?
Avv. G. Lore
12-10-2012, 11:20
Effettivamete vicenda complicata.
L'estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti (come mai si è arrivati a questo punto?) non determina inibizione a una nuova azione.
Ma a questo punto non c'è prescrizione perchè l'azione interrompe il termine rpescrittivo che ricomincia a decorrere, in questo caso, dal 2008
Avv. G. Lore
12-10-2012, 14:38
si figuri
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