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Visualizza Versione Completa : Ricorso Commissione Tributaria: Domicilio differente da Residenza



mrpls
01-10-2012, 09:12
Salve,
ho ricevuto cartella equitalia relativa ad un ruolo emesso dall'ag entrate;
Ho fatto istanza autotutela per riesame ed annullamento cartella ma l'ufficio dell'agenzia non mi ha risposto e stanno per scadere i 60 giorni per cui voglio fare ricorso alla commissione tributaria, ho il problema che il mio domicilio differisce dalla residenza ma entrambe sono nello stesso comune;
per farmi inviare le comunicazioni al mio domicilio devo fare elezione di domicilio nel ricorso oppure basta indicare all'inizio del ricorso dove indico le generalità "residente in via xxx ...domiciliato in via yyy.."?

Grazie

Avv. G. Lore
01-10-2012, 09:34
Attenzione, innanzitutto se si tratta di tributo dell'Agenzia delle Entrate deve primariamente svolgere il reclamo alla direzione provinciale.
La D.P. deve rispondere entro 90 gg.
Se ciò non avviene si può incardinare il ricorso alla CTP.

Per rispondere alla Sua domanda, basta la seconda opzione

mrpls
01-10-2012, 11:07
Salve,
poichè la cartella è di 200 euro ho fatto il ricorso senza tutela legale;
Nel ricorso indirizzato alla commissione faccio istanza alla d.p. dell'AE per accogliere la mia richiesta in alternativa al deposito del ricorso presso la CTP.
E' giusto procedere così?
Comunque ritornando alla mia domanda, se nel ricorso scrivo "Il Sottoscritto....nato a .. residente a ... alla via... domiciliato alla via.... etcetc", tutt le lecomunicazioni sono tenuti a farle all'indirizzo del domicilio invece che a quello della rsedienza?
O devo scrivere "Il Sottoscritto....nato a .. residente a ... alla via... elege domicilio presso indirizzo "?

Avv. G. Lore
01-10-2012, 11:12
No allora.
Prima deve fare il reclamo alla D.P.
Poi, se non ha risposta entro 90 gg., adisce la CTP.Alla domanda Le ho già risposto; va bene "Il Sottoscritto....nato a .. residente a ... alla via... domiciliato alla via.... etcetc"

mrpls
01-10-2012, 11:29
si ma il ricorso devo intestarlo alla CTP e notifiarlo alla DP che ha emesso il ruolo,
poi entro 30 giorni da quando ho proposto il iricorso devo depositare il fascicolo presso la segreteria della CTP,almeno così leggo sulla cartella dove è spiegato come presentare ricorso

quindi al momento farò la raccomandata alla DP e poi entro 30 gg deposito tutto alla CTP

Avv. G. Lore
01-10-2012, 11:32
Guardi, facciamo così, Le copio e incollo la legge così verifica chi ha ragione tra me e la cartella :)

Art. 39
Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
(omissis)
9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente articolo:
«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) - 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48.
2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili.
7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, nè l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza
reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.".
10. Ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi
dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonchè alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.
13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed economicità, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonchè dalle
società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere
autorizzati a svolgere l'attività di riscossione con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

mrpls
01-10-2012, 11:39
Grazie ma per me è un'altro idioma!

Counque non volevo mettre in dubbio le sue parole, ma sono disorientato: a chi devo intestare il ricorso?

Avv. G. Lore
01-10-2012, 11:43
Ripeto:
invia il reclamo alla Direzione Provinciale dell'A.E.
Questa deve rispondere entro 90 gg.
Se non risponde o risponde negativamente avvia il ricorso alla CTP

mrpls
01-10-2012, 11:55
Scusi visto che lei di certo avreà avuto a che fare con le famose cartelle di equitalia, perchè sulla cartella dicono di intestare il ricorso alla CTP e di inoltrarlo alla DP dell'AE (e poi entro 30gg depositarlo presso la segretria della ctp)????
Un cittadino come me a digiuno di queste cose rischia di proporre ricorso in maniera errata!!

Avv. G. Lore
01-10-2012, 11:57
se segue ciò che dice la cartella ha diritto a essere rimesso in termini, non è questo il problema.
io Le dico come si dovrebbe fare, è questo il mio ruolo

mrpls
01-10-2012, 12:09
ok ho letto che da aprile 2012 si deve presentare ricorso alla DP competente che ha 90gg per accogliere o respingere la richiesta , trascorsi i 90gg se no ci si accorda so hanno 30gg per fare ricorso alla CTP,

Ora io già ho scritto il ricorso intestato alla CTP e inoltrato all'ufficio che ha emsesso il ruolo
così come iondicato sulla cartella che evidentemente è antecedente alla modifica della legge, dalla sua risposta mi sembra di capire che posso procedere così come indicato sulla cartella,mi sorge il dubbio seguente:
se procedo a formulare il ricorso secondo le disposizione a cui fa riferimento al cartella, devo poi attenermi a qunto indicato dalal cartella cioè entro 30gg devo poi consegnare il ricorso alla ctp, o resta valido il termine di 90gg di attesa della risposta dell'AE?

Avv. G. Lore
01-10-2012, 12:12
Il problema è che sta facendo talmente un mix di procedure che non Le saprei proprio dire

mrpls
01-10-2012, 12:20
Sul mix di procedure non sono d'accordo, ho semplicemente ricevuto una cartella di pagamento , ho presentato istanza di autotutela chiedendo il riesame e l'annullamento all'ufficio che ha emesso il ruolo, non mi hanno risposto ancora e stanno scadendo i 60gg di termini di ricorso
Quindi voglio fare ricorso ed ho seguito (prima di scoprire grazie a lei che la normativa è cambiata) ciò che indicato sulla cartella cioè intestare il ricorso alla ctp e notificarlo alla dp dell'AE

Non vedo il mix di procedure, ora se procedo così cosa accade?
Intravedo le seguenti possibilità

1) Il ricorso vale lo stesso e devo attendere 90gg prima di andare al ctp a depositare gli atti
(nuova normativa)

2) Il ricorso vale ma ho 30gg per depositare gli atti alla ctp (seocndo quanto indicato sulla cartella)

3) Il ricorso non è valido perchè formalmente errato

Avv. G. Lore
01-10-2012, 12:27
il ricorso è ammissibile se segue le errate indicazioni della cartella.
Questo a rigor di diritto.
Poi cosa accadrà, visto che è una procedura irrituale, non lo so.