arascanfly
21-09-2012, 19:53
Ciao a tutti
scrivo perchè oggi ho fatto un sorpasso su un tratto di strada a striscia continua, non so di quanto ho superato la linea ma non credo di molto.
era una strada un pò in salita e dopo c'era una curva, ma non vicinissima, diciamo che c'era un bel tratto lung odi rettilineo e la strada era molto ampia.
Ad ogni modo dalla parte opposta della carreggiata c'era la polizia, mi hanno vista e l'agente ha fatto un gesto con la mano ( che poteva significare tutto e niente) ma non mi ha fermata e non so se hanno preso la targa sinceramente.
Ho proseguito quindi senza fermarmi.
Ora mi chiedo in cosa vado incontro, non mi hanno fermata perciò pensate che potrò eventualmente pagare di più e non farmi togliere i punti, ne la patente?
Non sorpasso mai nessuno e ho una guida molto tranquilla, per una volta che ho azzardato..... !!!!!
Attendo con ansia vostre notizie
Avv. G. Lore
21-09-2012, 20:00
purtroppo al momento parliamo solo di teorie.
potrebbe essere irrogata ad esempio la sanzione per non essersi fermata allo stop imposto dagli accertatori.
tutto e nulla può accadere.
di certo nel caso arrivasse qualche verbale può agire come ha detto Lei, non comunicare io dati del conducente
arascanfly
21-09-2012, 21:00
grazie per la risposta.
diciamo che la cosa che mi preme di più sapere è se rischio cmq il ritiro della patente ed i punti anche se non mi hanno fermata...
per la multa se arriverà la pago :(:(:(:( ma quanto dovrebbe essere all'incirca?
nel remoto caso che il piccolo gesto incomprensibile del polizziotto fosse volto a fermarmi cosa rischio? anche se per quest'ultima cosa lo dubito, davvero penso che non volesse fermarmi.
se potete fatemi sapere perchè sono davvero nel panico :(
Avv. G. Lore
22-09-2012, 09:14
No, come detto se non fa la comunicazione dei dati non rischia.
Art. 192.
Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. (1)
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.256 a euro 5.030. (1)
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