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Visualizza Versione Completa : art. 126 bis



madmat
29-04-2008, 11:07
Mi è arrivata una multa a casa per un rosso preso a Vignola (MO) a Novembre dello scorso anno.
Nei vari allegati riferiti alla contravvenzione c'è un piccolissimo foglietto che reca testuali parole:
"INVITO A COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE"
Evidentemente un invito non è un'imposizione ed ho deciso di non comunicare i dati del guidatore anche perchè sono passati più di sei mesi e onestamente non ricordo chi guidasse.
La nota fa riferimento all'art. 126 bis e ad una sazione amministrativa da € 250 a € 1000.
La cosa che vorrei capire a questo punto è quali siano le discriminanti che incidono sulla reale entità di questa sanzione.
Col semaforo rosso la sanzione prevista di quanto sarebbe? C'è una regola o è a discrezione dei vigili?

Grazie

Avv. Di Giorgio
30-04-2008, 14:21
la discriminante che incide è il tipo di violazione (principale) commessa. l'omessa dichiarazione dati conducente (art. 126 bis) ne è la proporzionale conseguenza. più è alta la sanzione principale più lo è l'omessa dichiarazione.
il principio che governa tutto ciò è molto semplice: voi che te sarvo li punti? paga e nun te li levo... nun me voi di chi guidava?...paga er massimo che te spetta pe quer tipo de violazione...

te l'ho detto in inglese perchè fa più chic.

Maurimarg
29-05-2008, 18:43
Gentile Avv. Di Giorgio.

Temo che nel concetto che ha espresso "in inglese" :-) si profili il reato di ricatto. So bene che questo è previsto dal C.d.S., ma credo di poter contestare ciò con la motivazione Costituzionale che "nessun Cittadino Italiano può essere sottoposto a ricatto". Pertanto, quell'articolo (che conosco bene, ahimè!) è anti-costituzionale, come tanti ce ne sono in questi casi! Il problema - purtroppo - è che la necessità di regolarizzare le sanzioni in merito al'educazione stradale atta a prevenire incidenti spesso anche mortali, ha fatto dfi che si perdessero "di vista" molti altri articoli di Legge e diritti Costituzionali del cittadino. Ad esempio, l'art. 201 (se onn ricordo male) impone i termini di notifica a 150 giorni, ma la Legge dello Stato nr° 689 del 24 Novembre del 1981 nel suo art. 14 (che probabilmente nessuno ha consultato visto che da nessuna parte è scritto che viene sostituito dall'art. 201 del C.d.S.) prescrive tale termine in 90 giorni. Oppure ancora, che una foto scattata da un apparecchio fotografico, anche omologato, non può fornire alcuna prova di colpevolezza per il proprietario del veicolo che commette una infrazione! Nessun ordinamento giuridico accetterebbe una foto dove si vede un braccio che spara uscire dal finestrino di un'auto come prova di colpevolezza ai danni del proprietario del veicolo!!!! Nessuno!

Un'altra considerazione da fare - ad esempio - tratta della frase che spesso è riportata sui verbali e che recita: "La contestazione immediata è stata omessa - come consentito dagli art. xx e xx - in quanto definita non necessaria la presenaz di operatori di polizia ..." ecc. ecc.

Orbene, è un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico che "l’impossibilità di tenere un certo comportamento, non possa essere ragionevolmente invocata da chi l’abbia volontariamente provocata. ". La mancata contestazione è volontariamente provocata dall'Amministrazoine se non è predisposta la contestuale presenza di agenti accertatori incaricati di intimare l’alt e di contestare immediatamente la violazione ai contravventori.

Oppure ancora, la sentenza della Corte di Cassazione Civile con Sentenza del 11.11.2005 n. 21847, ha di fatto rigettato il ricorso del Comune di Caserta nei confronti di un contravventore con la motivazione "«non risulta l’esistenza di una norma che, per l’accertamento delle violazioni dell’articolo 146 comma 3 Cds, autorizzi la sostituzione del vigile con l’apparecchio Photo Red (onde) nessuna validità può essere attribuita all’accertamento effettuato da qualsiasi apparecchiatura, anche omologata, per quanto sofisticata e perfetta, senza la presenza dell’organo accertatore che prenda almeno nota dell’infrazione e, potenzialmente, sia in grado di contestarla immediatamente al contravventore», ha, quindi, concluso nel senso di dichiarare l’illegittimità dell’accertamento:"

E di queste contestazioni ce ne sarebbero a bizzeffe da farsi in sede giudiziale!

C'è però da dire che ciò dovrebbe essere sentenziato da un G.d.P o dalla Corte di Cassazione, e non dal sottoscritto.

Bene. Questi sono solo suggerimenti :-) Fatene buon uso.
Saluti.

Maurizio.

Avv. Di Giorgio
01-06-2008, 14:00
le sue motivazioni sono ben note ed applicate ma purtroppo anche superate da costante giurisprudenza proprio di Cassazione. Infatti nel caso di ricorso avverso verbali per violazione 126 - bis puntare sulle (pur giustissime) motivazioni addotte porta a scarsi risultati purtroppo, o si punta su altri vizi formali o meglio non ricorrere. (il profilo dell'incostituzionalità è stato molto utile per superare un problema che nacque in materia sui veicoli aziendali.)