Avv. G. Lore
19-09-2012, 10:32
La Cassazione, con l’ordinanza 2 agosto 2012, n. 13894 è di nuovo intervenuta in tema di telelaser sgombrando il campo da eventuali dubbi in merito alla validità di una multa in caso di mancato rilascio dello scontrino (vedi in senso conforme Cass., sez. II, sent. n. 171/2010 e Cass., sez. II, sent. n. 23212/2011).
Secondo i giudici di Piazza Cavour, nella specie, l'accertamento dell'infrazione è valido e legittimo, in quanto, da un lato, l'apparecchiatura utilizzata, telelaser, consente la visualizzazione sul display della velocità rilevata, dall'altro, la riferibilità di detta velocità ad un veicolo determinato discende dall'operazione di puntamento e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata dall'agente di polizia stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione e al quale è affidata l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio.
In buona sostanza, secondo la Cassazione, non vi è alcun motivo normativo per ancorare la validità della multa conseguente ad infrazione rilevata con telelaser al rilascio della prova documentale fornita automaticamente dalla apparecchiatura elettronica. Infatti, nessuna norma – chiosano i giudici del Palazzaccio - prevede una tale modalità operativa, cioè ritenere comunque necessario il documento emesso dall'apparecchiatura. Ciò sarebbe contrario alla regola per la quale si accorda fede privilegiata a quanto, nel verbale il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza - art. 2700 c.c. -.
Infatti, il pubblico ufficiale attesta in verbale di avere letto il dato relativo alla velocità e la fede privilegiata assiste tutte le circostanze inerenti la violazione accertata. La violazione alle norme sulla velocità - si legge nella sentenza - deve dunque ritenersi provata sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dall’art. 142 C.d.S., e delle contestuali constatazioni personali degli agenti - constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono percezioni sensoriali implicanti margini d'apprezzamento individuali - facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazioni.
Nel caso di specie, gli agenti della Polstrada avevano contestato immediatamente ad un autista la contravvenzione per eccesso di velocità rilevata con telelaser. Il verbale di contravvenzione veniva impugnato dall’autista davanti al giudice di pace che, tuttavia, rigettava l’opposizione. Al contrario, il Tribunale territoriale aveva accolto l’appello dell’automobilista in relazione alla censura di mancanza dello scontrino sul quale siano stampate la velocità e la distanza della rilevazione perché le risultanze della rilevazione con telelaser devono consistere in una materializzazione del dato rilevato dall'apparecchiatura e non in una mera visualizzazione sul display, mancando, in questo caso, traccia documentale.
Tale argomentare del Tribunale, come si è visto, non è stato condiviso dalla Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dalla Provincia, cassando la sentenza impugnata e condannando l’autista a pagare le spese.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, nella specie, l'accertamento dell'infrazione è valido e legittimo, in quanto, da un lato, l'apparecchiatura utilizzata, telelaser, consente la visualizzazione sul display della velocità rilevata, dall'altro, la riferibilità di detta velocità ad un veicolo determinato discende dall'operazione di puntamento e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata dall'agente di polizia stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione e al quale è affidata l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio.
In buona sostanza, secondo la Cassazione, non vi è alcun motivo normativo per ancorare la validità della multa conseguente ad infrazione rilevata con telelaser al rilascio della prova documentale fornita automaticamente dalla apparecchiatura elettronica. Infatti, nessuna norma – chiosano i giudici del Palazzaccio - prevede una tale modalità operativa, cioè ritenere comunque necessario il documento emesso dall'apparecchiatura. Ciò sarebbe contrario alla regola per la quale si accorda fede privilegiata a quanto, nel verbale il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza - art. 2700 c.c. -.
Infatti, il pubblico ufficiale attesta in verbale di avere letto il dato relativo alla velocità e la fede privilegiata assiste tutte le circostanze inerenti la violazione accertata. La violazione alle norme sulla velocità - si legge nella sentenza - deve dunque ritenersi provata sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dall’art. 142 C.d.S., e delle contestuali constatazioni personali degli agenti - constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono percezioni sensoriali implicanti margini d'apprezzamento individuali - facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazioni.
Nel caso di specie, gli agenti della Polstrada avevano contestato immediatamente ad un autista la contravvenzione per eccesso di velocità rilevata con telelaser. Il verbale di contravvenzione veniva impugnato dall’autista davanti al giudice di pace che, tuttavia, rigettava l’opposizione. Al contrario, il Tribunale territoriale aveva accolto l’appello dell’automobilista in relazione alla censura di mancanza dello scontrino sul quale siano stampate la velocità e la distanza della rilevazione perché le risultanze della rilevazione con telelaser devono consistere in una materializzazione del dato rilevato dall'apparecchiatura e non in una mera visualizzazione sul display, mancando, in questo caso, traccia documentale.
Tale argomentare del Tribunale, come si è visto, non è stato condiviso dalla Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dalla Provincia, cassando la sentenza impugnata e condannando l’autista a pagare le spese.