Avv. G. Lore
11-09-2012, 09:37
Con la sentenza 7 agosto 2012, n. 14181 la Cassazione interviene significativamente in materia di cartelle di pagamento targate Equitalia. In particolare, secondo Piazza Cavour, la cartella resta valida se l’obbligato, pur pagando nei termini la sanzione amministrativa in misura ridotta, non ha corrisposto anche le spese di notifica ( nel caso, postali).
Infatti – precisano i giudici del Palazzaccio -, la questione da decidere nella controversia de quo è incentrata sull'estinzione o meno dell'obbligazione derivante da contravvenzione amministrativa e, correlativamente, sulla possibilità o meno dell'Amministrazione di azionare in excutivis il verbale di contravvenzione in conseguenza del pagamento della sanzione in misura ridotta, che seppure effettuato entro il previsto termine di 60 gg., non sia stato accompagnato dal pagamento delle spese di notifica.
Il giudice di pace aveva dato risposta negativa alla questione muovendo dalla considerazione che l’articolo 203 del codice della strada, al comma 3, prevede che il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrative edittale e per le spese del procedimento soltanto nell’ipotesi di mancato o ritardato pagamento della sanzione in misura ridotta.
Il Comune ricorrente contestava la decisione del giudice di pace sia sulla base di un asserito carattere unitario dell’obbligazione – spese di accertamento, notifica e sanzione – da assolversi entro l’unico termine di scadenza; sia sulla base della premessa errata su cui si fonda la decisione oggetto di ricorso: cioè sull’avvenuta estinzione della sanzione amministrativa. In realtà, i giudici della Corte di Cassazione finiscono per contestare la decisione del giudice di pace, in quanto – precisato che nessuna differenza ontologica è ravvisabile tra le spese di accertamento e di notificazione e le spese di procedimento – si ritiene che le spese del procedimento concorrano, con la sanzione edittale in misura ridotta, a comporre la somma che il contravventore deve corrispondere per conseguire il beneficio. Infatti – chiosano i giudici del Palazzaccio – le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, così come risulta dal comma 4 dell’articolo 201 del codice della strada.
Ne consegue che anche le spese postali siano incluse tra quanto previsto dal codice cui fa riferimento l'articolo 389 del regolamento, dovendo intendersi l'oblazione comprensiva di tutte le spese del procedimento, così come determinate dall'ente impositore. In questo modo, la Cassazione ritiene che il pagamento effettuato dal contravventore, non essendo completo, non abbia efficacia estintiva dell’obbligazione, mentre la somma versata è trattenuta in acconto e il verbale di contravvenzione costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 203 C.d.S., comma 3 in relazione all'articolo 389 regolamento, per una somma pari alla differenza tra quella dovuta e l'acconto versato. Da qui l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata. Decidendo nel merito, inoltre, la Cassazione ha rigettato l’opposizione dell’obbligato e condannandola al pagamento delle spese processuali.
Infatti – precisano i giudici del Palazzaccio -, la questione da decidere nella controversia de quo è incentrata sull'estinzione o meno dell'obbligazione derivante da contravvenzione amministrativa e, correlativamente, sulla possibilità o meno dell'Amministrazione di azionare in excutivis il verbale di contravvenzione in conseguenza del pagamento della sanzione in misura ridotta, che seppure effettuato entro il previsto termine di 60 gg., non sia stato accompagnato dal pagamento delle spese di notifica.
Il giudice di pace aveva dato risposta negativa alla questione muovendo dalla considerazione che l’articolo 203 del codice della strada, al comma 3, prevede che il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrative edittale e per le spese del procedimento soltanto nell’ipotesi di mancato o ritardato pagamento della sanzione in misura ridotta.
Il Comune ricorrente contestava la decisione del giudice di pace sia sulla base di un asserito carattere unitario dell’obbligazione – spese di accertamento, notifica e sanzione – da assolversi entro l’unico termine di scadenza; sia sulla base della premessa errata su cui si fonda la decisione oggetto di ricorso: cioè sull’avvenuta estinzione della sanzione amministrativa. In realtà, i giudici della Corte di Cassazione finiscono per contestare la decisione del giudice di pace, in quanto – precisato che nessuna differenza ontologica è ravvisabile tra le spese di accertamento e di notificazione e le spese di procedimento – si ritiene che le spese del procedimento concorrano, con la sanzione edittale in misura ridotta, a comporre la somma che il contravventore deve corrispondere per conseguire il beneficio. Infatti – chiosano i giudici del Palazzaccio – le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, così come risulta dal comma 4 dell’articolo 201 del codice della strada.
Ne consegue che anche le spese postali siano incluse tra quanto previsto dal codice cui fa riferimento l'articolo 389 del regolamento, dovendo intendersi l'oblazione comprensiva di tutte le spese del procedimento, così come determinate dall'ente impositore. In questo modo, la Cassazione ritiene che il pagamento effettuato dal contravventore, non essendo completo, non abbia efficacia estintiva dell’obbligazione, mentre la somma versata è trattenuta in acconto e il verbale di contravvenzione costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 203 C.d.S., comma 3 in relazione all'articolo 389 regolamento, per una somma pari alla differenza tra quella dovuta e l'acconto versato. Da qui l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata. Decidendo nel merito, inoltre, la Cassazione ha rigettato l’opposizione dell’obbligato e condannandola al pagamento delle spese processuali.