Visualizza Versione Completa : Cartella bollo 2007 da altra regione
BuonDì, ho tanta confusione.
Il 1° Agosto 2012 mi hanno notificato una cartella per bollo non pagato anno 2007. Nella cartella c'è scritto iscrizione ruolo ordinario 06/2012.
Da ignorante e per quanto ne abbia capito leggendo varie situazioni, dovrebbe essere prescritto, non mi è mai arrivato altro documento o notifica di ciò.
Il secondo problema è a chi debbo fare ricorso in quanto il bollo era da pagare alla Regione Sicilia (Palermo) mentre adesso sono residente in Emilia Romagna e la notifica mi è stata fatta dall'Agenzia delle Entrate di Piacenza, su mandato dell'Agenzia delle Entrate di Palermo (il bollettino è intestato a Ag. Entr. di Piacenza). A chi faccio ricorso?
Grazie per la vostra gentilezza.
Avv. G. Lore
10-09-2012, 10:35
Allora se tra il 2007 e oggi non hai mai ricevuto un avviso di accertamento delente creditore la cartella è prescritta e dunque oppinibile.
Da ciò che dici però anche io ho molta confusione perchè per la Regione Sicilia il bollo non è di competenza regionale, bensì dell'Agenzia delle Entrate e non è possibile che un bollo del 2007 di competenza dell'Agenzia delle Entrate di Palermo, Ti venga ora richiesto dall'A.E. di Piacenza, che non solo non è l'ente creditore, ma addirittura incompetente dato che la tassa automobilistica in Emilia Romagna è di competenza della Regione.
Qualcosa non mi torna.
Credo che la vicenda giusta sia questa: ente creditore Agenzia Entrate Palermo e notifica della cartella da Equitalia Nord spa.
Controlla bene
Ebbene sì, ho fatto un attimo di confusione.
E' come dice Lei, creditore Ag. Entrare Palermo notificata da Equitalia Piacenza.
A chi ricorro ?
Avv. G. Lore
10-09-2012, 10:41
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.
Attenzione perchè essendo un tributo di competenza della'A.E. devi prima passare per la fase del reclamo
Difficoltà n°2... Reclamo?
Quindi prima faccio il reclamo e dopo invio il ricorso? O devo attendere la risposta al reclamo?
Fanno le cose così difficili così uno le paga e amen... :)
Avv. G. Lore
10-09-2012, 11:05
D.L. 98/11, art. 39 comma 9 e ss.
9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) - 1. Per le
controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad
atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso
e' tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le
disposizioni seguenti ed e' esclusa la conciliazione giudiziale di
cui all'articolo 48.
2. La presentazione del reclamo e' condizione di ammissibilita'
del ricorso. L'inammissibilita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato
e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 e' determinato secondo le
disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui
all'articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla
Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono
attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che
curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto
compatibili.
7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di mediazione,
completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo
volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, ne' l'eventuale
proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione
avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse,
al grado di sostenibilita' della pretesa e al principio di
economicita' dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato
l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la
mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di
cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia
delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti
termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di
accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla
notificazione dell'atto di accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e'
condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una
somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di
rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente
articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza
reciproca, la commissione tributaria, puo' compensare parzialmente o
per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi,
esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte
soccombente a disattendere la proposta di mediazione.".
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