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Visualizza Versione Completa : Cassazione penale , sez. IV, sentenza 13.08.2012 n° 32439



Avv. G. Lore
10-09-2012, 10:09
Sorpreso alla guida di ciclomotore in stato di ebbrezza e patteggiata le pena per il reato di cui alla art. 186 cds, il conducente vedeva disporsi in sentenza l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente.

Avverso questo capo, propone ricorso per cassazione sostenendo l’illegittimità della sospensione, sul presupposto che, per la guida di ciclomotori, il conseguimento della patente non e richiesto.

La Suprema Corte interessata del caso, rigetta il ricorso a mente di argomentazioni volte a far chiarezza sul quadro normativo e giurisprudenziale elaborato con riferimento all’art. 116 cds. Vediamo nel dettaglio.

Il d.lgs. 9/2002, in vigore dal 30 giugno 2003, ha modificato la norma in parola disponendo che, per la guida di ciclomotori, è necessario aver compiuto i 14 anni ed aver conseguito il certificato di idoneità rilasciato dai competenti uffici.

La norma in questione è stata, poi, nuovamente interpolata con l. 214/2003 e l. 168/2005 che, a decorrere dal 1 ottobre 2005, hanno imposto il conseguimento di detto certificato a tutti coloro che avessero compiuto la maggiore età a partire dalla medesima data e che non fossero già titolari di patente.

Ciò premesso, ed altresì considerato che l’articolo in esame equipara i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida di ciclomotori a quelli prescritti per il rilascio della patente, la Corte ha ritenuto che, con riferimento al titolo abilitativo richiesto, il conducente di ciclomotore sia omologabile al conducente di autoveicolo; tanto è vero che, “per il principio per cui `il più contiene il meno” la titolarità di patente costituisce di per sé motivo di esonero dall’obbligo di conseguimento del certificato di idoneità e che il possessore di detto certificato è tenuto alla restituzione del medesimo in sede di rilascio della patente.

Posto, dunque, che la patente costituisce un mero “upgrade anagrafico” del certificato di idoneità, si ricava che:

il titolare di patente sorpreso alla guida di ciclomotore in stato di ebbrezza è soggetto alle medesime sanzioni accessorie prescritte per il conducente di autoveicolo colto nelle medesime condizioni di alterazione fisico-psichica, ovvero alla sospensione della patente;
- il titolare di certificato di idoneità sorpreso ebbro alla guida di ciclomotore sarà assoggettabile alla sospensione del detto certificato, stante l’identità di ratio e funzione sottesa ad entrambe i titoli abilitativi (viene richiamato in proposito il precedente di cui alla sentenza n. 32806/2011 se feriale).

Pertanto, a detta della Suprema Corte, va esente dall’applicazione della sanzione accessoria soltanto il ciclista circolante in stato di ebrezza, posto che, per la guida della bicicletta, non è richiesto il conseguimento di alcun titolo abilitativo, come già ribadito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 12316/2002.

In questo contesto, resta da capire cosa accade a coloro che, sorpresi ubriachi alla guida di ciclomotore, siano privi sia di certificato di idoneità (avendo compiuto 14 anni prima del 2003 e 18 anni prima del 2005, cioè in un periodo in cui l’obbligo di conseguimento del certificato non era normativamente previsto), sia di patente, per non averla mai conseguita.

Seguendo il ragionamento della Cassazione, sembrerebbe di capire che, non essendo in possesso di alcun titolo abilitativo sospendibile, costoro andranno esenti dall’ applicazione della sanzione accessoria, con evidente effetto discriminatorio dipendente dal fattore anagrafico relazionato al meccanismo della successione delle leggi nel tempo.

Peraltro, pur indagabili del reato di guida in stato di ebbrezza, costoro ben potranno riprendere a circolare a bordo del medesimo o di altro ciclomotore, ponendo, così, nuovamente in pericolo l’incolumità fisica propria e altrui, beni giuridici a baluardo dei quali la norma dell’art. 186 cds è posta: non può che auspicarsi un intervento legislativo de iure condendo volto a colmare questa lacuna.

ciaociaopatente
10-09-2012, 10:57
Ma quindi seguendo il ragionamento viene data anche la possibilità di guidare un ciclomotore con patente B sospesa x 186 x chi ha compiuto 14 anni prima del 2003 e 18 prima del 2005 in quanto "patentino" non richiesto...

puntidisutura
10-09-2012, 12:22
ciaociao è quello che mi domandavo pure io , io però ce l'ho revocata sia la A che la B.
Che dite posso guidare un cinquantino ?
P.S non sapevo che il patentino fosse necessario SOLO a chi compiva i 14 o i 18 anni prima del 2003 e del 2005. Ho un amico che l'ha preso lo stesso perchè non ha mai preso la patente , non gli serviva quindi ?

canepippo81
10-09-2012, 12:40
scusate tabto per essere ripetitivo ...

e non credo do andare Ot ma il ciclomotore confiscato per l art 213 con i lsu si riprende o noooooo

ciaociaopatente
10-09-2012, 13:39
ciaociao è quello che mi domandavo pure io , io però ce l'ho revocata sia la A che la B.
Che dite posso guidare un cinquantino ?
P.S non sapevo che il patentino fosse necessario SOLO a chi compiva i 14 o i 18 anni prima del 2003 e del 2005. Ho un amico che l'ha preso lo stesso perchè non ha mai preso la patente , non gli serviva quindi ?

Effetivamente la legge dice che è possibile guidare veicoli ove non sia richiesta patente.
In un altro punto se non sbaglio dice che non è possibile guidare ciclomotori se la patente è sospesa x 186...
Quindi x noi "anziani" le due leggi vanno a contrastarsi tra di loro...non trovi?

P.s. nemmeno io sapevo che il patentino fosse necessario solo a chi compiva i 14 o i 18 anni prima del 2003 e del 2005.

l84
10-09-2012, 19:57
Mi aggrego alla schiera di chi non ci ha capito molto.
Nel 2003 avevo già 14 anni e nel 2005 ne avevo già 18; potrei circolare col motorino senza patentino?
Se questo fosse vero il motorino non sarebbe un veicolo per la cui circolazione è d'obbligo avere un titolo come il patentino.
Quindi con la patente in malora in teoria potrei circolare col motorino. In teoria. Perchè da quel che sò ( che spero essere sbagliato) con la patente sospesa (o revocata come sarà tra qualche tempo) non si può circolare se non con bicicletta o a dorso d'animale. Bah, quasi quasi ci faccio un pensiero al cavallo, tanto abito in campagna e il posto ce l'ho....
Avvocato ci faccia un pò di chiarezza la prego!
Ci vorrebbe "L'azzeccagarbugli"... "...Questa patente non sà dà fà..."