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Visualizza Versione Completa : Roma - Dispositivo Sirio Ves 1.0



barbararm
31-08-2012, 11:24
Buongiorno,
ho ricevuto ieri 30/8/2012 un verbale relativo alla violazione dell' art. 7/1-14 del C.d.S. (circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici), avvenuta il 31/5/2012, rilevata dal dispositivo Sirio Ves 1.0 a Roma, via Nomentana ingresso 65 / via di S. Angela Merici dir. GRA.
Poiché dalla data della suddetta violazione al giorno in cui ho ricevuto il verbale sono trascorsi più di 90 giorni e, avendo letto, inoltre, che il dispositivo Sirio Ves 1.0 è omologato per le sole zone a traffico limitato e non per le corsie preferenziali, vorrei sapere se fosse possibile contestare questa multa.
Grazie

Avv. G. Lore
31-08-2012, 11:55
Se la notifica è postale, per verificarne la tempestività o meno, dobbiamo capire in che dato l'atto sia stato consegnato alle Poste.

La questione dell'omologazione è ormai superata

barbararm
31-08-2012, 12:22
Riporto parte dell'art. 201 del C.d.S.
Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 96, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta
all'intestatario del contrassegno di identificazione.
Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il
domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
....
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione.
Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il
Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

Da quanto intendo, la notifica risulta validamente eseguita solo nel momento in cui viene recapitata al soggetto sanzionato, per cui i 90 giorni hanno inizio dal giorno del rilevamento della violazione mentre terminano al momento della consegna al destinatario, è corretto?
Scusate l'insistenza, ma per me è un argomento ostico.

Avv. G. Lore
31-08-2012, 12:50
No Barbara, devi armonizzare il tutto con le norma riguardanti le notifiche, ergo anche con l'art. 149 cpc che ti riporto.

Art. 149. (1)
(Notificazione a mezzo del servizio postale)

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.
In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto. (2)


Come vedi la notirfica postale ha due momenti di perfezionamento: per il notificante con la consegna dell'atto alle Poste e per il notificato con la ricezione.
Dunque il notirficante si salva dalle decadenze e prescrizone se consegna nel termine di legge (in questo caso 90 gg.) l'atto alle Poste e il notificato vanterà i Suoi diritti nei termini di legge (in questo caso pagamento/opposizione enrro 30/60 gg.) dal giorno della ricezione della notifica

barbararm
31-08-2012, 12:59
Effettivamente anche sul sito di Roma Capitale, la sezione relativa al Corpo di Polizia Locale, che non avevo pensato di consultare prima, afferma la stessa cosa.
Grazie mille per il chiarimento e per la tempestività della risposta!

Avv. G. Lore
31-08-2012, 14:25
Figurati

antoniobest
21-03-2013, 12:46
Egregio Avvocato,
Ho lo stesso tipo di problema... (stessa violazione, diversa strada: via Nazionale - ero su un ciclomotore).
Mi sembra di capire che il discorso "sirio non omologato" sia superato.
Per quanto riguarda le date ho dei problemi a capire il linguaggio.
Lei dice:
"Come vedi la notirfica postale ha due momenti di perfezionamento: per
il notificante con la consegna dell'atto alle Poste e per il
notificato con la ricezione. Dunque il notirficante si salva dalle
decadenze e prescrizone se consegna nel termine di legge (in questo
caso 90 gg.) l'atto alle Poste e il notificato vanterà i Suoi diritti
nei termini di legge (in questo caso pagamento/opposizione enrro 30/60
gg.) dal giorno della ricezione della notifica".

Quali sono le date che devo guardare?
- data della violazione: 17/7/2012
- data di consegna a Poste Italiane 13/03/2012
- Rinotifica ex aer. 84, 196/1 e 201/1 C.d.S. comunicazione pervenuta il 21/01/2013

Quindi, se ho capito bene, il notificante avrebbe dovuto consegnare alle Poste entro 90gg dalla violazione, giusto? Ma nel caso specifico ciò è avvenuto 8 mesi dopo… che faccio?
grazie.

Avv. G. Lore
21-03-2013, 13:36
E' avvenuto 8 mesi dopo perchè vi è stata rinotifica, dunque il Suo veicolo, mi par di capire, è in leasong o noleggio.
In tale caso l'Accertatore ha 90 gg. di tempo per notificare (se lo fa a mezzo Posta per consegnare l'atto alle Poste) il verbale al proprietario, che ha 60 gg. dalla ricezione per comunicare la pendenza del leasing o del noleggio.
Ricevuta la comunicazione l'accertatore ha di nuovo 90 gg. per quanto detto sopra

antoniobest
21-03-2013, 13:50
Si... era un ciclomotore a noleggio - non l'ho scritto ma Lei ha capito lo stesso! :)
Quindi i 90gg partono dal 21/01/2013?
Se è così... me sa che devo pagà... :(

Avv. G. Lore
21-03-2013, 13:59
sì, quello è il dies a quo

antoniobest
21-03-2013, 16:33
Avvocato, La ringrazio e la saluto.
Come dice sempre un mio caro amico: "pagare e sorridere".

Avv. G. Lore
21-03-2013, 17:04
ottima filosofia