ciaociaopatente
28-08-2012, 00:30
ecco cosa succede se in seguito al 186 perdiamo altri punti patente:
Le conseguenze delle decurtazioni sono le seguenti:
•se la perdita totale di venti punti (credito iniziale attribuito sulla patente) è raggiunto nell'arco di un anno è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni;
•se la perdita totale di venti punti è raggiunto nell'arco di due anni la inibizione è limitata ad un anno;
•se la perdita totale di venti punti è raggiunto in un arco temporale fra i due ed i tre anni l'inibizione alla guida è limitata per sei mesi.
Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del C.d.S. e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886,00 ad euro 7.546,00. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
Le conseguenze delle decurtazioni sono le seguenti:
•se la perdita totale di venti punti (credito iniziale attribuito sulla patente) è raggiunto nell'arco di un anno è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni;
•se la perdita totale di venti punti è raggiunto nell'arco di due anni la inibizione è limitata ad un anno;
•se la perdita totale di venti punti è raggiunto in un arco temporale fra i due ed i tre anni l'inibizione alla guida è limitata per sei mesi.
Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del C.d.S. e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886,00 ad euro 7.546,00. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.