Salve, mio fratello è stato recentemente perseguito per violazione dell'art.186 c/7 (rifiuto di sottoporsi all'alcool test).
L'auto è stata sequestrata e datagli in affidamento presso il proprio domicilio visto che è di sua proprietà. Leggendo la guida della dott.ssa Veronica Ribbeni non ho capito se si tratti di un sequestro ai fini di confisca o di un fermo amministrativo di 180 giorni.Grazie.
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Dott.ssa Veronica Ribbeni
La L. n. 160/07 ha apportato significative modifiche in riferimento alla fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., aggravando il trattamento sanzionatorio e inserendo tre autonome fattispecie nelle lettere a), b) e c) del menzionato articolo.
Il D.L. n. 92/08 ha previsto un aumento di pena per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza.
A un tasso alcolemico tra 0,5 g/l e 0,8 g/l corrisponderà una ammenda da € 500 a € 2.000 e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
A un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5g/l corrisponderà una ammenda da € 800 a € 3.200, l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno.
Ove il tasso alcolemico superi i 1,5 g/l, è prevista l’ammenda tra €1.500 e € 6.000, l’arresto da tre mesi a 1 anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca del veicolo.
Per quanto concerne la natura del provvedimento di sospensione della patente, giacchè rappresenta una sanzione amministrativa, la menzionata statuizione viene ordinata dal giudice e nel caso di definizione del procedimento penale con applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. e nel caso di decreto penale, ove può essere irrogata dal GIP a prescindere dall’esistenza di una specifica richiesta del PM.
È, altresì, prevista la sottrazione di 10 punti dalla patente.
In caso di reiterazione della condotta nel corso di un biennio o nel caso in cui la violazione sia commessa da un conducente professionista, la patente viene revocata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.
Il D.L. n. 92/08 prevede, inoltre, che il conducente possa essere sottoposto all’accertamento tramite l’etilometro, il quale misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. Tale esame viene ripetuto due volte, a distanza di 5 minuti]Il soggetto che, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito penale, sanzionato con l’arresto da tre mesi a un anno, l’ammenda da € 1.500 a € 6.000, la sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, se il veicolo è di proprietà del responsabile dell'illecito.[/COLOR]
[/COLOR][/COLOR]Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale, e non preordinate a fini di prova della responsabilità penale, sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l'assenza di consenso dell'interessato (cfr. Sez. IV, n. 22599/05).
L'omesso deposito del referto sanitario nonché l'omesso deposito del verbale relativo all'alcooltest, non determina alcuna nullità (cfr. tra altre Sez. IV, n. 31333/04). Secondo parte della dottrina, infatti, il menzionato verbale non rientrerebbe tra gli atti soggetti all'obbligo di deposito.
Ex art. 186 c. II C.d.S. lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può, dunque, essere provato e accertato con qualsiasi mezzo.
Il giudice, per il principio del libero convincimento, può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, fornendo motivazione logica ed esauriente del suo convincimento.
Perché sussista il reato di guida in stato di ebbrezza occorre la prova che l'assunzione, anche oltre misura, di bevande alcoliche comporti il venir meno dell'equilibrio psico-fisico del soggetto e che, pertanto, questi si trovi effettivamente in stato di ebbrezza.
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione distaccata di Olbia, V. Cristiano, con sentenza n. 203/06, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, dal momento che la sola prova rappresentata dal dato registrato dall’etilometro non è sufficiente a dichiarare la responsabilità penale di chi viene trovato alla guida dell'auto in stato di ebbrezza.
Se, infatti è vero che con il solo etilometro non si possa stabilire se l'assunzione di alcool abbia effettivamente determinato uno stato di ebbrezza dal momento
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