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Visualizza Versione Completa : Cartelle Equitalia Nord Su Incarico Corte Di Appello Di Genova



fabbott68
20-08-2012, 10:46
Gent.mo avv.to,

sono a scrivere in quanto mio suocero il 16/08/2012 ha ricevuto due cartelle esattoriali di Equitalia Nord su incarico di Corte di Appello di Genova (come da titolo) che gli intimano di pagare entro 60 giorni imposte di registro atti giudiziari così descritti in cartella: anno 2006 cod.tributo 1E01 imposta di registro atti giudiziari, poi riga sotto anno 2006 cod. tributo 1E05 imposta di bollo, infine altra riga anno 2006 cod. tributo 1E21 diritti di cancelleria e segreteri giudiziaria (iscritte a ruolo nel 2012 e reso esecutivo il 05/06/2012 ruolo ordinario).

Ho interpellato telefonicamente la Corte di Appello di Genova, ufficio campione civile, e la responsabile del procedimento asserisce che le somme sono dovute da mio suocero in base ad una sentenza del 20/04/2005 della Corte di Appello di Genova. In una delle due cartelle inoltre compare come responsabili in solido del pagamento della cartella anche il Comune dove mio suocero risiede.

Premesso che mio suocero non ricorda la sentenza cui fanno riferimento le cartelle, ho chiesto maggiori informazioni alla responsabile del procedimento via telefono e la stessa mi informava che però la pratica era seguita dalla collega oggi in ferie..... pregandomi di richiamare domani in quanto sarebbe rientrata.

Le chiedevo però cortesemente se secondo lei, visto il tempo trascorso, era possibile intentare un ricorso: non ricordo infatti se il termine di prescrizione è di 5 anni o dieci per questo tipo di notifiche.

Nell'attesa di suo cortese interessamento, porgo distinti saluti.

Avv. G. Lore
20-08-2012, 11:03
La prescrizione è quinquennale, ma bisogna vedere se primariamente sia stato notificato un avviso di liquidazione interruttivo dei termini.
Ovviamente bisogna prima capire se sia un errore della c.a. o men perchè che Suo suocero non ricordi di essere stato parte in un procedimento civile mi pare molto strano

fabbott68
20-08-2012, 11:12
Buongiorno avvocato Lore, grazie per la pronta risposta.
Non ci risulta sia stato notificato un avviso di liquidazione interruttivo dei termini a mio suocero: mi perdoni ma l'avviso arriva sempre al soggetto della causa (mio suocero) o può arrivare anche al suo avvocato che la seguiva?
Mio suocero ha una certa età. Credo però io di ricordare quale era la causa (purtroppo in quel periodo sono successe parecchie cose spiacevoli, non sto a tediarla in merito) anche se dalla cartella esattoriale non si evince molto e quindi ho telefonato all'ufficio Campione Civile per ora senza esito.

Avv. G. Lore
21-08-2012, 01:10
Sempre alla parte.

fabbott68
22-08-2012, 11:43
Buongiorno avvocato, sono finalmente riuscito a contattare la signora che si è occupata delle cartelle all'Ufficio Campione Civile e mi ha riferito quanto segue: trattasi di due cartelle appunto per spese giudiziarie, la prima per le spese di primo grado (quella di importo maggiore) nella quale mio suocero è unico obbligato e la seconda per le spese di secondo grado nella quale coobbligato è il Comune nel quale mio suocero risiede (la causa è quella che pensavo già di aver individuato come scritto nel post precedente).
Ho accennato alla signora dell'Ufficio Campione Civile la possibilità della prescrizione quinquennale non avendo ricevuto mio suocero altro avviso di liquidazione interruttivo dei termini, ma mi ha risposto che le loro pratiche hanno prescrizione decennale dalla data di irrevocabilità della sentenza (è diventata irrevocabile il 30/09/2006).
Che cosa ne pensa avvocato, bisogna pagare o si può fare un ricorso?

Avv. G. Lore
22-08-2012, 19:12
È da studiare la cosa.
La prescrizione decennale a seguito di sentenze riguarda altre vicende.
Al momento confermo quanto detto.
Da lunedì torno operativo dopo le ferie e vedo di darLe un parere definitivo (che dovrebbe esser questo!)

fabbott68
23-08-2012, 08:03
La sentenza d'Appello e ovviamente la causa riguardavano la richiesta di risarcimento danni da parte di una persona che era caduta nella proprietà di mio suocero da una strada comunale (ecco perchè in una cartella è obbligato in solido anche il Comune). Allora attendo un suo parere, grazie.

fabbott68
30-08-2012, 14:02
Buongiorno avvocato, ha avuto occasione di verificare per quanto riguarda la nostra questione sopra esposta? In attesa, saluto cordialmente.

Avv. G. Lore
30-08-2012, 14:20
confermo quanto già detto.

Le riporto l'art. 76 DPR 131/1986

Articolo 76: Decadenza dell’azione della finanza ↑
1. L’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli artt. 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell’art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l’imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall’art. 19.
1 – bis. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all’articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale.
2. Salvo quanto disposto nel comma 1 bis, l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all’articolo 19, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all’articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell’atto;
c) dalla data di registrazione dell’atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all’articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.
3. L’avviso di liquidazione dell’imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel terzo comma dell’art. 52.
4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l’imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.
5. L’intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell’imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell’atto ai sensi dell’art. 6.

fabbott68
30-08-2012, 15:20
Quindi possiamo intentare un ricorso per decorrenza dei termini e, se si, presentarlo al Giudice di Pace?

Avv. G. Lore
30-08-2012, 15:25
trattandosi di imposta di registro ricorso alla commissione tributario essendo titolo tributario

fabbott68
06-09-2012, 12:04
Buongiorno, mi rivolgo di nuovo a voi in quanto ho sentito un altro parere legale il quale asserisce che, in merito alle cartelle ricevute da Equitalia Nord per spese processuali di Corte di Appello (cito dalle cartelle: imposta di registro atti giudiziari, imposta di bollo, diritti di cancelleria), mi dice che Il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all’art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo – come stabilito al capitolo 7 della Circolare 26 giugno 2003 – Istituzione dei registri previsti dall’art. 161 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).
Quindi dice che è tutto regolare e facendo arivare una cartella sattoriale, la prescrizione è automaticamente decaduta. Cosa ne pensa? Grazie.

Avv. G. Lore
06-09-2012, 12:08
Penso primariamente, e mi scuserà la franchezza, che porre in pubblico un dissidio di pareri giuridici tra colleghi non è il massimo, nè per il sottocritto, nè per l'altrui collega.

Tenderei a sottrarmi a questo gioco non proprio carino, ma resto comunque del pensiero espresso, in forze del fatto che la Legge parla di "decadenza" e non "prescrizione".

fabbott68
06-09-2012, 13:00
La ringrazio e mi scuso per averla messa in imbarazzo, non era assolutamente mia intenzione; è che siamo al bivio per decidere se fare il ricorso o meno ed abbiamo avuto in merito questo altro parere mio malgrado. Cordiali saluti.

Avv. G. Lore
06-09-2012, 14:00
Io in riferimento alle Sue parole posso solo dire quanto in precedenza enunciato.
Chiaramente non è così che si da un parere, ergo sono solo enunciazioni di diritto