nikkkkk
27-07-2012, 11:27
buongiorno a tutti, leggo che da ieri sono in vigore nuovi commi dell'art 187 ma non ne colgo le differenze
di sotto riportato il testo della notizia Nuovo Codice della strada: passo avanti (http://www.sicurauto.it/codice-della-strada/news/nuovo-codice-della-strada-passo-avanti.html)
ACCERTAMENTI - Si intende potenziare le modalità di controllo dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei soggetti che guidano in stato di alterazione psico-fisica di cui all'articolo 187 del Codice della strada. Vengono sostituiti i commi 2-bis e 3 di tale articolo. Rispetto al testo vigente, si prevede che si possa procedere ad accertamenti quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente abbia fatto uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e non quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il soggetto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di tali sostanze, fattispecie evidentemente più ristretta. In caso di accertamenti, si farà comunque ricorso all'esame di campioni del fluido del cavo orale, anziché a campioni di mucosa del cavo orale, mentre attualmente la scelta se procedere all'esame dei campioni del fluido, in alternativa alla mucosa, era rimessa al decreto di attuazione della disposizione. Si prevede, inoltre, che a procedere ai controlli sia il personale sanitario e non il personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.
di sotto riportato il testo della notizia Nuovo Codice della strada: passo avanti (http://www.sicurauto.it/codice-della-strada/news/nuovo-codice-della-strada-passo-avanti.html)
ACCERTAMENTI - Si intende potenziare le modalità di controllo dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei soggetti che guidano in stato di alterazione psico-fisica di cui all'articolo 187 del Codice della strada. Vengono sostituiti i commi 2-bis e 3 di tale articolo. Rispetto al testo vigente, si prevede che si possa procedere ad accertamenti quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente abbia fatto uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e non quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il soggetto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di tali sostanze, fattispecie evidentemente più ristretta. In caso di accertamenti, si farà comunque ricorso all'esame di campioni del fluido del cavo orale, anziché a campioni di mucosa del cavo orale, mentre attualmente la scelta se procedere all'esame dei campioni del fluido, in alternativa alla mucosa, era rimessa al decreto di attuazione della disposizione. Si prevede, inoltre, che a procedere ai controlli sia il personale sanitario e non il personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.