PDA

Visualizza Versione Completa : Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 23.05.2012 n° 8137



Avv. G. Lore
26-07-2012, 08:20
Manca la notifica dell’avviso bonario? La cartella di pagamento è sempre valida

L’invito bonario è impugnabile, ma nel caso in cui non venga notificato, la cartella di pagamento (di Equitalia) per imposte dichiarate e non versate, è comunque valida.

Così i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione tributaria, con la sentenza 23 maggio 2012, n. 8137, che rappresenta una rilevante novità rispetto anche e soprattutto al precedente, sempre della Cassazione, sentenza 11 maggio 2012, n. 7344.

In buona sostanza, un atto (come il semplice avviso bonario) che porta a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta diventa oggetto di impugnazione.

La mancata notifica di questo avviso, però, non invalida la cartella di pagamento emessa.

Avviso di irregolarità impugnabile, quindi, ma facoltativo.

Con la decisione in commento la Corte ha precisato che l’emissione della cartella di pagamento, con le modalità ex artt. 36 bis, comma 3, DPR 29 settembre 1973, n. 600 e 54 bis, comma 3 DPR n. 633/1972 non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che lo stesso controllo non rilevi l’esistenza di errori essendovi, solo in rare ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione di imposta, contributi, premi e rimborsi”.

La Corte ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stata annullata la cartella di pagamento notificata da Equitalia, a seguito di controllo formale della dichiarazione fiscale nel 2002, per l'anno d'imposta 2001, in relazione all'IRAP all'IRPEF e all'IVA. Alla base della citata conferma, il mancato invio al contribuente dell'invito bonario previsto dall'art. 6, Legge 27 luglio 2000 n. 212.