Avv. G. Lore
24-07-2012, 10:44
La condanna, da parte del giudice del merito, alle spese di lite della società concessionaria per la riscossione dei tributi per l’ipotesi di notifica intempestiva della cartella di pagamento è insindacabile in sede di legittimità.
Una volta pronunciata nei gradi di merito la condanna alla rifusione delle spese di lite, è irrilevante, ai fini della sua riforma, l’accertamento circa l’eventuale assenza di profili di colpa a carico della società nel ritardo della notifica, non potendo tale accertamento, in sede di legittimità, prevalere sul criterio legale della soccombenza stabilito dall’art. 91 c.p.c.
Una volta pronunciata nei gradi di merito la condanna alla rifusione delle spese di lite, è irrilevante, ai fini della sua riforma, l’accertamento circa l’eventuale assenza di profili di colpa a carico della società nel ritardo della notifica, non potendo tale accertamento, in sede di legittimità, prevalere sul criterio legale della soccombenza stabilito dall’art. 91 c.p.c.