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Visualizza Versione Completa : Violazione c.d.s soggetto deceduto - cartella al coobligato



Chassot
14-07-2012, 10:42
Buongiorno,
In estrema sintesi questo il fatto

A febbraio 2006 mio padre veniva fermato per eccesso di velocità e sanzionato con una decurtazione di punti, sequestravano la patente e imponevano come multa una somma di denaro.

Veniva presentato ricorso al giudice di pace competente che sospendeva il provvedimento e fissava udienza di trattazione per maggio 2006

Tuttavia a aprile 2006 mio padre decedeva.

In casa nulla sapevamo di questa storia! Che abbiamo ricostruito solo ora

Infatti...
A luglio 2012 arriva a casa una cartella esattoriale a nome di mia madre, coobligato ritengo come intestataria del veicolo, riferita al verbale di violazione c.d.s. di mio padre.

Che mi consigliate di fare?
Io ho pensato che il decesso di mio padre nn sia stato comunicato al GdP che potrebbe aver inteso l'assenza del ricorrente alle udienze come mancanza di interesse e quindi ha archiviato (?) e cadendo quindi la sospensione il provvedimento sanzionatorio ha ripreso vita.

Tuttavia, probabilmente si potrebbe presentare in autotutela richiesta all'autorità amministrativa di annullamento e discarico dal ruolo per decesso del soggetto obbligato principale...

Inoltre... A mia mamma non è mai stata notificato nulla prima d'oggi... Sono trascorsi ben più di 5 anni dalla notifica del verbale.... anche se temo che il ricorso abbia avuto effetti interruttori sulla prescrizione...

Insomma, che dite?.?

Avv. G. Lore
14-07-2012, 12:52
Il problema è che se Tuo padre non era intestatario del veicolo la sanzione amm.va si è estinta nei suoi confronti a seguito del decesso, ma resta a carico di Tua madrea obbligata in solido.
Il ricorso interrompe i termini e tra l'altro dalla sentenza il termine prescrizionale è decennale ahimè.
Ciò posto, se la notifica del verbale mai è stata svolta verso Tua madre la cartella è opponibile per inesistenza del titolo

Chassot
14-07-2012, 14:50
Grazie per la riflessione proposta.
L'aspetto sulla notifica a mia madre è da approfondire, erano assieme in auto quindi non escludo che il verbale sia stato sottoscritto da entrambi... Però potrebbe essere decisivo per contestare la cartella.
Non sono d'accordo sul fatto che estinguendosi a seguito del decesso del trasgressore l'obbligazione principale resterebbe invece salva l'obbligazione del coobligato.
Alla luce anche di questo documento e del ragionamento in tal senso proposto dalla dottrina e dalla giurisprudenza citata.

http://www.dplmodena.it/decesso%20del%20trasgressore%20e%20obbligato%20in% 20solido.doc

Consigliereste, riservandomi l'azione davanti al GdP competente, di richiedere alla PA un provvedimento di annullamento del ruolo che ha generato la cartella ? (indagando nel frattempo sulla avvenuta o meno notifica nei confronti di mia madre)???

Avv. G. Lore
15-07-2012, 00:16
Posto che una circolare ministeriale non è fonte di diritto e che la giurisprudenza ivi citata è un po' antiquata, il ragionamento può filare anche se a norma di diritto non è propriamente fondato.
L'estinzione della sanzione amministrativa per decesso è conseguenza della intrasmissibilita di essa agli eredi, ma in questo caso non vi sarebbe trasmissione bensì sussistenza della sanzione a carico del soggetto sopravvissuto.
Ciò posto, a prescindere da tutto, no notifica, no sanzione e si decadenza ex art. 201 cds.
L'autotutela è sempre un'opzione da poter percorrere

Chassot
15-07-2012, 09:27
Già, quella circolare non è vincolante e pare che non vi siano pubblicate sentenze più recenti... Però se queste sono le carte da giocare non mi sembra azzardato valutare una opposizione alla cartella.
Imposterei sia la richiesta di riesame in autotutela che il ricorso giurisdizionale sulla persona di mia madre, senza dar seguito al ricorso al GdP al tempo presentato da mio padre di cui ignoro l'esito!!! Sentenza? Giudicato? cancellazione dal ruolo con estinzione del procedimento? Mah

Spiego meglio, operativamente
a) Se non è mai stato notificato il verbale a mia madre, nulla questio, inesistenza del titolo su cui fonderebbe il ruolo.
b) Ammesso (da verificare) che il verbale sia invece stato notificato personalmente al momento della contestazione dell'infrazione sia a mio padre (trasgressore-debitore principale) che a mia madre (titolare del veicolo-coobligata), avendo solo mio padre al tempo presentato ricorso al GDP solo nei suoi confronti ritengo operi l'effetto interruttivo della prescrizione. Quindi azzarderei che nei confronti di mia madre, essendo trascorsi oltre 5 anni dalla notifica (se c'è stata) del verbale alla notifica della cartella... si è verificata prescrizione.
c) solo in via subordinata, chiederei l'annullamento della cartella argomentando sugli argomenti su cui fonda l'indirizzo della circolare succitata e la giurisprudenza richiamata che estende l'intrasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi anche ai soggetti coobligati.
Paradossalmente, nel caso in cui mi rispondessero su questo punto che la sanzione a carico di mia madre non è travolta dal decesso di mio padre ma è dotata di propria autonomia, verrebbe rafforzata l'ipotesi di cui alla lettera b) prescrizione perchè trascorsi oltre 5 anni tra notifica verbale/notifica cartella

Che ne pensate di questo ragionamento? Aiutatemi a prevedere e parare preventivamente le mosse di controparte ;)
Grazie davvero

Avv. G. Lore
15-07-2012, 11:07
1. Yes.
2 oh Yes.
3. Perfect

Chassot
31-07-2012, 10:36
AGGIORNAMENTO

***

Ho richiesto l'annullamento in autotutela all'Ufficio che ha emesso la cartella (prefettura) intestata a mia madre (coobligata). Mi hanno cortesemente comunicato telefonicamente che avevano annullato la sanzione e quindi il ruolo a nome di mio padre ma che per il coobligato dovevano valutare le motivazioni proposte... Ossia quelle che ho esposto nei post precedenti. Non sanno darmi tempi, considerando anche che siamo ormai ad Agosto.... Il problema è che se non lo annullano entro breve io dovrò ricorrere al GdP entro 30 giorni dalla notifica della cartella.

Domanda: cartella notificata il 13 Luglio, considerando anche le ferie giudiziarie (1 Agosto - 15 Settembre) con interruzione decorrenza termini... ENTRO QUANDO DEVO DEPOSITARE IL RICORSO al GdP??? Può secondo voi avere senso in prossimità con la scadenza per ricorrere, diffidarli con un preavviso di azione legale?

Vi ringrazio per l'attenzione

Avv. G. Lore
31-07-2012, 11:04
Si applica la feriale dunque no problem.
Ma attenzione, il ricorso ex art. 22 legge 689/81 (ora art. 6 D. Lgs. 150/11) si svolge solo se eccepisci la mancata notifica del verbale per recuperarne il momento oppositivo nel merito di esso.
Si vuoi far valere altre eccezioni estintive del credito, l'azione è quella del 615 c.p.c. che non ha termini.

http://www.ricorsi.net/forum/cartelle-esattoriali/8911-forma-impugnazione-cartella-esattoriale-dopo-d-lgs-150-11-a.html

Chassot
31-07-2012, 11:16
Ho letto la Sua risposta e il post da Lei segnalato. Mi saranno di prezioso aiuto... Anche se ora sono un po' smarrito :)

Io fonderei il ricorso sul fatto che, trascorsi oltre 5 anni dalla notifica (se c'è stata) del verbale alla notifica della cartella... si è verificata prescrizione! E solo in via subordinata, chiederei l'annullamento della cartella argomentando sugli argomenti su cui fonda l'indirizzo della circolare la giurisprudenza che estende l'intrasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi anche ai soggetti coobligati.

Quindi? lo chiedo diretto senza giri di parole,
Quale procedimento/tipologia di ricorso utilizzare? :D

Avv. G. Lore
31-07-2012, 11:19
In entrambi i casi eccepisce vicende esperibili solo ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

Chassot
31-07-2012, 11:28
Perfetto! stante la somma in cartella pari a 1670 euro, è necessario costituirsi a mezzo di un Legale oppure è consentito presentare ricorso personalmente? E, sperando di non abusare della Sua disponibilita, secondo lei, può avere senso sollecitare la Prefettura a stringere i tempi sull'annullamento in autotutela con una diffida/preavviso di Azione Legale?

Avv. G. Lore
31-07-2012, 11:29
Sempre necessario un legale, è un'azione ordinaria, per giunta di opposizione all'esecuzione che non prevede mai l'autodifesa.

L'autotutela è sempre percorribile

Chassot
31-07-2012, 11:41
Attendo allora che mi diano una comunicazione su un eventuale annullamento a seguito della mia istanza di riesame in autotutela, magari provo a sollecitare nella seconda metà di Agosto...
se ben ho fatto i conti, con notifica cartella avvenuta il 13 luglio, ho tempo sino a fine settembre per depositare il ricorso al Giudice di Pace! Corretto?

posterò aggiornamenti, nella speranza che possa essere d'aiuto anche ad altri utenti del forum.

Per il momento, grazie per i consigli e le puntuali precisazione da Lei/Voi fornite

Avv. G. Lore
31-07-2012, 11:44
E no Chassot ora mi deludi! :)

ripeto...no ricorso, quindi no 30 gg.

Il 615 cpc non ha termini di incardinazione

Chassot
31-07-2012, 11:59
Ammetto che il caldo estivo e la vicinanza al mese di agosto giocano a mio sfavore :)

Comunque... nella cartella simpaticamente notificata da Equitalia c'è indicato un termine (perentorio) entro cui presentare opposizion... Infatti tra i vari fogli è presente uno spazio dedicato a PREFETTURA DI *******
"avverso la presente cartella (...) è ammessa opposizione nel termine di 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione ai sensi degli art 22 ss L. 689/81 da depositarsi personalmente in cancelleria.

Il Prefetto del luogo dove è stata commessa l'informazione può disporre l'annullamento della cartella nei seguenti casi...
- Segue una lista tra cui... -
Decesso del trasgressore
Cartella riferita a un verbale notificato più di 5 anni prima
Vizi di notifica relativi ad atti del procedimento sanzionatorio "
Questi ultimi sono i casi più frequenti di annullamento in autotutela!

Avv. G. Lore
31-07-2012, 12:06
Tra ciò che dice la cartella e la giurisprudenza, tenderei umilmente a dar rilevanza alla giurisprudenza.

Ti cito le sentenze più recenti: 21598/11 e 26696/11, a potrei sbizzarirmi ... 21045/07, 27385/08, 11087/10 ... e poi ancora 489/2000, resa a Sezioni Unite, che hanno risolto un contrasto registratosi nella soggetta materia, 491/2000, 562/2000, nn. 1162/2000, anch’esse emesse a sezioni unite, 9087/2003, 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005 .... ohps :)

Chassot
31-07-2012, 12:23
Non vorrei però dover arrivare in Cassazione per vedermi riconosciuto che potevo agire anche oltre i 30 giorni :) e cmq dal momento che richiederei in via cautelare la sospensione dell'esecuzione della cartella (già vedo la ganasce fiscali - fermo amministrativo all'auto di mia mamma!) ho tutto l'interesse ad agire quanto prima :D

L'opposizione/ricorso è cmq sempre quella di cui al 615 Cpc?
Oppure l'opposizione entro trenta gg come da informazioni in cartella è una azione diversa rispetto a quella a cui fanno riferimento le sentenze che sono state citate? - domanda non esageratamente acuta lo so... Ma adesso è anche ora di pranzo e il cervello si rifiuta di fare ragionamenti troppo elaborati - ;)

Avv. G. Lore
31-07-2012, 12:33
Sono due riti diversi.
Il primo si fa con ricorso.
Il secondo con citazione, con procedure del tutto differenti

Chassot
05-09-2012, 14:03
* * AGGIORNAMENTO FINALE * *

La Prefettura di XXXXXXX ha emesso il provvedimento di discarico del ruolo della cartella riferita alla violazione commessa dal trasgressore (deceduto) e automaticamente hanno ritenuto che cadesse anche il ruolo emesso contro il proprietario (coobligato) - quindi senza che fosse necessario rilevare l'avvenuta prescrizione n'è l'applicabilità per via estensiva delle norme sull'intrasmissibilità agli eredi della sanzione anche ai coobligati.

Ovviamente, non è stata fornita alcuna spiegazione giuridica ma solo che potevo stare tranquillo che avevano annullato le due cartelle, come ho verificato oggi interrogando i ruoli presso il concessionario incaricato della riscossione!!! :D

Con l'occasione, ancora i miei ringraziamenti all' avv. Lore per i preziosi consigli e il costruttivo confronto. Spero che la mia esperienza serva d'aiuto ad altri utenti.

Avv. G. Lore
05-09-2012, 14:11
E a noi che ne importa della motivazione? l'importante è che abia in mano il provvedimento di sgravio :)