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Visualizza Versione Completa : ricorso respinto da GdP



DavideM
11-07-2012, 15:01
Egregi Signori
buonasera.
Ipotizzando che il GdP abbia respinto il ricorso (come da dispositivo letto in udienza) e che il ricorrente non abbia interesse ad impugnare:
- si può/deve pagare subito la somma indicata sui verbali o si attendono ulteriori comunicazioni dal GdP ?
- se non si paga, fra "n" anni dovrebbe arrivare la cartella esattoriale; dato 100 l'importo della multa, verosimilmente e indicativamente quale sarà l'importo indicato in cartella ? (doppio, triplo, della multa...?).
grazie fin d'ora e cordiali saluti
Davide

Avv. G. Lore
12-07-2012, 07:36
1. quando è sorto il verbale? prima o dopo il 6.10.11?
2. più o meno sui 300/400

DavideM
12-07-2012, 07:54
il verbale è datato marzo 2012 per contravvenzione (autovelox) del febbraio 2012
grazie :)
Davide

Avv. G. Lore
12-07-2012, 08:26
allora ai sensi dell'art. 7 d. lgs. 150/11 il pagamento della sanzione del verbale dovrebbe insorgere solo dal momento in cui l'Ammionistrazione Le notifica la sentenza.
Questo a norma di diritto.
In pratica, secondo me, per evitare cartelle o altro meglio contattare l'Amministrazione e farsi indicare le modalità di pagamento

antonella.c
16-07-2012, 10:31
Gent.li Avv.ti
avrei da sottoporvi il presente quesito, ringraziandoVi son da ora per la risposta!
Nel marzo del 2007 veniva notificata alla Sig.ra X una multa impugnata dinanzi al Gd.P. con sentenza dell'ottobre del 2008 "rigettava la proposta opposizione, confermava integralmente l'opposto s.p.v. e compensava per intero le spese del giudizio".
La Sig.ra X solo nel 2012 provvedeva a pagare la somma indicata nell'orgonario verbale impugnato oltre €30.00 per interesse da Lei stessa calcolati.
Il punto è che nel 20120 alla stessa è stata notificata la cartella esattoriale con cui si intimava il pagamento di un importo più elevato!
Ora mi domando, come si detwermina la somma dovuta nel caso di rigetto dell'opposizione se il G.d.P. non quantifica tale importo?
E, nel caso di specie, la Sig.ra X avrebbe potuto pagare l'importo originariamente richiesto entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, non due anni dopo la notifca della cartella esattoriale?
Grazie!!!

Avv. G. Lore
16-07-2012, 10:51
Se il gdp non quantifica la sanzione, essa è raddoppiata.
Il pagamento della sanzione minima (se confermata in sentenza) andava svolto entro 60 gg. dalla pubblicazione della sentenza

antonella.c
16-07-2012, 12:15
Chiedo scusa, ma esiste un riferimento normativo o giurisprudenziale in base al quale la sanzione raddoppia se il G.d.P. nonla quantifica?
Grazie!!!

Avv. G. Lore
16-07-2012, 12:23
Art. 203 c.d.s.
La sanzione non pagata entro 60 gg. raddoppia.
Il ricorso non ha alcun effetto sospensivo, ergo raddoppia