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Visualizza Versione Completa : Si può' parcheggiare se la carreggiata non e' delimitata da striscia continua bianca?



tomilsaggio
06-07-2012, 19:40
Buonasera a tutti,

Mi sono appena trasferito a Roma, e devo ammettere che mi sembra essere nella giungla.

Non si capisce dove si può' parcheggiare oppure no e tutti parcheggiano ovunque.

La mia domanda e' semplice: posso parcheggiare al bordo della carreggiata, anche se questa non e' delimitata da alcuna striscia bianca? La mia auto non intralcia il traffico e non ho visto nessun cartello di divieto di sosta. Non sporge di più' di quanto lo faccia la fermata dell'autobus o il parcheggio per disabili posti poco prima di dove ho posteggiato la mia macchina.

Nel quartiere dove vivo spesso non ci sono linee che delimitino i parcheggi o le carreggiate e quindi (anche se tutti parcheggiano) spesso mi trovo nel dubbio se parcheggiare o no!

Grazie in anticipo

Tomaso

Avv. G. Lore
06-07-2012, 21:11
speriamo che il Suo giudizio su Roma migliori nel tempo....

Onestamente comunque da questo punto di vista non vedo tanti problemi, probabilmente era abituato a una città con una segnaletica eccessivamente zelante, ma la legge parla chiaro.

Di seguito l'art. di riferimento del c.d.s.




Art. 157.
Arresto, fermata e sosta dei veicoli (1) (2)

1. Agli effetti delle presenti norme:

a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;

b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;

c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilita' di allontanamento da parte del conducente;

d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.

3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi ne', salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilita', la fermata e la sosta devono essere effettuate il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta e' vietata.

4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta e' consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche' rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.

6. Nei luoghi ove la sosta e' permessa per un tempo limitato e' fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta e' fatto obbligo di porlo in funzione.

7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonche' di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che cio' non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 205 a euro 410. (2) (3)

8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159