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Visualizza Versione Completa : Equitalia, nulle le cartelle per posta



laserena89
06-07-2012, 15:32
Recentemente ho letto questo articolo:

Equitalia, nulle le cartelle per posta | Liguria | Genova | Il Secolo XIX (http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2012/07/03/APAbXJrC-equitalia_nulle_cartelle.shtml#axzz1zqurIlDw)

cosa comporta questa sentenza? Io ho effettuato anni fa tre mesi di lavoro presso le poste italiane come porta lettere e mi ricordo che spesso venivo incaricata di consegnare atti giudiziari e cartelle esattoriali che hanno uno speciale trattamento invece di farle consegnare al messo comunale.
Quindi questo metodo non è piu valido? Ed è retroattivo??

Graaaazie 1000

Avv. G. Lore
06-07-2012, 16:07
Ne abbiamo parlato diffusomente tante volte, ogni tanto qualche sentenza esce a tal proposito.
Ora, premesso che eventualmente il tutto si riferisce alle cartelle tributarie e non a quelle per sanzioni amm.ve impagate, è necessario dire che la Cassazione, ultimamente, ha dichiarato l'esatto contrario

laserena89
06-07-2012, 16:11
nell'articolo in questione si parla proprio el caso di una signora che aveva delle multe arretrate per cui gli era stata anche confiscata la macchina.... Quindi i semplici porta lettere sono autorizzati alla cnsegna di atti giudiziari e cartelle esattoriali? il che comunque, a mio parere, non è molto responsabile in quanto sono atti delicati e sensibili e la consegna dovrebbe essere affidata a organi piu competenti o meglio, adibiti solo a quel compito!

Avv. G. Lore
06-07-2012, 16:13
E' fuori strada.
Le notifica postali sono previste dal c.p.c. (art. 149)

laserena89
06-07-2012, 16:17
Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

II. In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

III. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto

TRADUZIONE PLEASE!!!

Avv. G. Lore
06-07-2012, 16:19
Di cosa?

giacomo2
07-07-2012, 23:46
sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:
notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata,
senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008 ). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato.
parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie, tipo sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e della Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sent. CTP di Lecce n. 436/02/10 e Sent. CTR di Milano n. 61/22/10) e per ultimo si è aggiunto anche il G.d.P. di Genova con Sentenza n. 4486/12, pubblicata il 27 giugno (trattasi di sanzioni amministrative e non tributi).
Chiedo scusa se mi sono dilungato troppo.... Tutto questo per dire che anch'io di recente ho ricevuto una Cartella da parte di Equitalia.... e per l'appunto nell' ultimo foglio quello che riguarda la notifica, i campi sono tutti lasciati in bianco e non vi sono ne date e ne firme, lei cosa ne pensa Avvocato?

Avv. G. Lore
08-07-2012, 12:17
La questione caro Giacomo la trattiamo da tanto tempo.
Premesso che la questione riguarderebbe solo le cartelle emesse per titoli tributari e non per ad esempio sanzioni amministrative, di recente la cassazione si è espressa in maniera diversa

giacomo2
08-07-2012, 13:24
Avv. Lorè mi potrebbe dare il numero della sentenza della cassazione? vorrei ricercarla su internet.....
E poi avrei un'altra domanda:
Quando si riceve un' atto per Posta, ora che siano richieste da parte dell'Agenzia delle Entrate o sanzioni Amministrative, l'ufficio postale in caso di mancato recapito presso la residenza dell'interessato è sempre tenuto a fare i 2 avvisi... ovvero l'avviso di giacenza... più la raccomandata per avvenuto deposito???
Perchè nel mio caso prima che si presentasse Equitalia, avrei ricevuto per Posta una richiesta di tributi d parte dell'agenzia delle Entrate!!!! a casa non l'abbiamo mai ricevuta! ho chiesto in Posta mi hanno dato un Estratto dell'avviso di Giacenza.... il cognome è giusto il nome è quello di un'altra persona!, e la raccomandata per avvenuto deposito non è stata inviata, mi dicono che nell'anno 2011 era in vigore un'unico avviso!
Cosa ne pensa a riguardo?? vorrei un suo parere.....

Avv. G. Lore
08-07-2012, 17:45
La sentenza gliela segnalerò domani quando tornerò a studio.
Ora mi sto godendo un meritato riposo.

La notifica postale richiede il doppio avviso se è civile, il diritto tributario non lo prevede, anche se ci sono sentenze favorevoli sul punto