Avv. G. Lore
27-06-2012, 08:57
Se il soggetto è asmatico e non riesce ad effettuare l’alcool test (a causa della sindrome) non può esserci alcun reato.
Non sussiste, infatti, la fattispecie prevista e punita dall’articolo 186, settimo comma, del codice della strada, in quanto manca l’elemento soggettivo del reato.
Manca, cioè, la volontà di non collaborare con l’autorità di pubblica sicurezza sottraendosi volontariamente all’etilometro.
Così il Tribunale di Milano, sezione per le indagini preliminari, con la decisione del 6-7 giugno 2012.
La fattispecie oggetto di controversia concerneva un conducente che, giustamente, era stato sottoposto all’alcool test a seguito di incidente stradale.
Gli agenti accertatori, però, nel caso de quo non hanno tenuto in debito conto del fatto che il soggetto in questione era affetto da patologia asmatica.
Il primo test, infatti, si era perfezionato solamente dopo 4 insufflazioni, mentre il successivo non è riuscito nonostante nove tentativi.
Tale situazione aveva indotto gli agenti alla contestazione del reato p.e.p. dall’articolo 186, comma settimo, CDS, equiparando l’impossibilità alla esecuzione del test al rifiuto allo stesso.
La difesa del soggetto verteva sul fatto che non vi era l’esistenza del reato di rifiuto colposo; testualmente il citato articolo 186 prevede che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c”.
La disposizione è, pertanto, chiara ed in equivoca; il legislatore si è prefissato quale scopo quello di punire e sanzionare la condotta volontaria del soggetto che non collabora con l’autorità sottraendosi (volontariamente) ai controlli.
Per contro, quindi, non è possibile configurare il reato di rifiuto colposo.
Nel caso sottoposto all’attenzione del giudice il pubblico ministero ha richiesto l’archiviazione del procedimento accogliendo le censure mosse dalla difesa del soggetto asmatico.
Il soggetto ha, infatti, collaborato con l’autorità di pubblica sicurezza e non si è affatto sottratto ad alcun controllo, non essendo, comunque, imputabile allo stesso l’esito negativo.
Tale esito è, infatti, dipeso solo ed esclusivamente da una condizione fisica del conducente del tutto sottratta al comportamento volitivo.
Non sussiste, infatti, la fattispecie prevista e punita dall’articolo 186, settimo comma, del codice della strada, in quanto manca l’elemento soggettivo del reato.
Manca, cioè, la volontà di non collaborare con l’autorità di pubblica sicurezza sottraendosi volontariamente all’etilometro.
Così il Tribunale di Milano, sezione per le indagini preliminari, con la decisione del 6-7 giugno 2012.
La fattispecie oggetto di controversia concerneva un conducente che, giustamente, era stato sottoposto all’alcool test a seguito di incidente stradale.
Gli agenti accertatori, però, nel caso de quo non hanno tenuto in debito conto del fatto che il soggetto in questione era affetto da patologia asmatica.
Il primo test, infatti, si era perfezionato solamente dopo 4 insufflazioni, mentre il successivo non è riuscito nonostante nove tentativi.
Tale situazione aveva indotto gli agenti alla contestazione del reato p.e.p. dall’articolo 186, comma settimo, CDS, equiparando l’impossibilità alla esecuzione del test al rifiuto allo stesso.
La difesa del soggetto verteva sul fatto che non vi era l’esistenza del reato di rifiuto colposo; testualmente il citato articolo 186 prevede che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c”.
La disposizione è, pertanto, chiara ed in equivoca; il legislatore si è prefissato quale scopo quello di punire e sanzionare la condotta volontaria del soggetto che non collabora con l’autorità sottraendosi (volontariamente) ai controlli.
Per contro, quindi, non è possibile configurare il reato di rifiuto colposo.
Nel caso sottoposto all’attenzione del giudice il pubblico ministero ha richiesto l’archiviazione del procedimento accogliendo le censure mosse dalla difesa del soggetto asmatico.
Il soggetto ha, infatti, collaborato con l’autorità di pubblica sicurezza e non si è affatto sottratto ad alcun controllo, non essendo, comunque, imputabile allo stesso l’esito negativo.
Tale esito è, infatti, dipeso solo ed esclusivamente da una condizione fisica del conducente del tutto sottratta al comportamento volitivo.