Visualizza Versione Completa : Strana giustificazione per mancata contestazione
madmarco
21-06-2012, 11:27
Buon giorno,
ho ricevuto 2 multe per eccesso di velocità che non mi sono state contestate immediatamente per le seguenti motivazioni:
1) "poichè la violazione è stata accertata secondo le modalità dell'art. 201/1 bis del D.lgs 285/92"
2) "assenza del trasgressore e dell'obbligato in solido"
Per la 2) è palese l'errore (l'auto viaggiava a 68 km/h).
Per la 1) mi sembra che non sussita nessuno dei punti di quell'articolo ed in più quell'articolo dice quando è possibile non contestarla ma non le modalità di rilevazione della velocità.
Attendo suggerimenti e ringrazio fin da ora per qualsiasi intervento utile.
Marco
Avv. G. Lore
21-06-2012, 12:22
Per il punto 1) non capisco i tuoi dubbi; susiste possibilità di non svolgere la contestazione immediata nei casi di rilevamento automatizzato della velocità:
Per il punto 2) di contro, la motivazione è illogica e non indica una causa di impossibilità.
Ma se si tratta sempre di eccesso di velocità vale il punto 1, la contestazione immediata non è dovuta
madmarco
21-06-2012, 12:39
La ringrazio per la risposta, mi scuso se forse non ho fornito tutti i particolari e mi prermetto di chiedere maggiori informazioni:
la multe sono state prese a distanza di pochi giorni, nello stesso posto, con lo stesso autovelox non fisso, con la presenza di uno o più vigile, in una zona dove risulta agevole eventualmente fermare le auto (lungo e largo rettilineo con ampie zone di parcheggio).
non esisteva una differenza tra gli apparecchi fissi e posti in zone pericolose con autorizzazione della prefettura e quelli usati dalle pattuglie in centri urbani?
Avv. G. Lore
21-06-2012, 12:48
Per Legge c'è sempre esimente dalla contestazione (art. 201 c.d.s.).
Ci sono delle sentenze che distinguono tra centro urbano e non, ma non mi pare che abbiano riguardo alla contestazione immediata.
Comunque quando ho tempo verifico
madmarco
21-06-2012, 13:11
mi scusi ma continuo a non capire, il 200 del cds non obbliga alla contestazione immediata salvo quanto indicato nel 201?
Avv. G. Lore
21-06-2012, 13:25
e ma leggi bene il 201 sui casi mancata contestazione immediata obbligatoria
madmarco
21-06-2012, 13:44
non ci arrivo
Avv. G. Lore
21-06-2012, 13:55
Art. 201. (1) (2)
Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalita' e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.
madmarco
21-06-2012, 14:02
l'avevo già letto tutto, e non ci ero arrivato.
Avv. G. Lore
21-06-2012, 14:11
Perdonami Marco, non Ti capisco.
Ti sfugge il concetto o hai capito?
madmarco
21-06-2012, 14:22
mi dispiace ma non ho capito o meglio penso di avere capito così: il 201 elenca le eccezioni alla regola che è data dal 200 e non riesco a trovare dove dice che il in generale non vi è l'obbligo di contestazione. nel mio particolare caso poi nessuno dei casi indicati dall' 1 bis del 201 è applicabile e nemmeno il 1 ter o quater (penso)
Avv. G. Lore
21-06-2012, 14:24
nwl tuo caso è applicabiole la a), la e) e la f)
madmarco
21-06-2012, 14:35
ok adesso è più chiaro e quindi ti chiedo se secondo quello che dici c'è mai qualche possibilità di contestare un autovelox?
Avv. G. Lore
21-06-2012, 14:43
presegnalazione, visibilità e altre ecezioni da esaminare verbale alla mano.
madmarco
21-06-2012, 15:02
ok grazie, appna posso vi mando il tutto.
Avv. G. Lore
21-06-2012, 15:07
prego
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