uraganoWS_
07-06-2012, 15:53
Alza il gomito (tasso alcolemico rilevato di 2,20 e 2,09 g/l) e viene trovato sulla pubblica via al posto di guida della propria auto, con motore acceso, privo di conoscenza. Il Tribunale di Torino, però, assolve – per insussistenza del fatto - l’imputato dal reato di guida in stato di ebbrezza. Invece il pm, nel ricorso per Cassazione, sostiene che la sosta (e la fermata) dell’auto, conseguente al movimento della stessa, rappresenta una fase della circolazione, pertanto ricorrerebbe, nel caso in esame, la fattispecie contravvenzionale contestata.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 5404/12, afferma che il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.) risulta integrato con «la prova della deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica». Tale prova può assumersi – specifica il Collegio - «non solo allorché la persona sia sorpresa nell’atto di condurre un veicolo, ma anche nei casi, come di specie, in cui essa si trovi, a bordo di un veicolo in sosta e nelle condizioni di ripartire, in alterate condizioni psicofisiche».
Più precisamente, la Corte, richiamando un precedente orientamento di legittimità (sent. 10476/10), sottolinea che «ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico».
Dunque, con l’annullamento della sentenza si rinvia al tribunale di Torino, che, attenendosi al principio di diritto enunciato, dovrà anche accertare la posizione e lo stato dell’autovettura, il luogo ove la stessa si trovava, nonché le ragioni di quell’anomala (ed in apparenza ingiustificata) presenza sul posto.
http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/responsabilita-sicurezza/news/articolo/lstp/456898/
La Corte di Cassazione, con la sentenza 5404/12, afferma che il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.) risulta integrato con «la prova della deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica». Tale prova può assumersi – specifica il Collegio - «non solo allorché la persona sia sorpresa nell’atto di condurre un veicolo, ma anche nei casi, come di specie, in cui essa si trovi, a bordo di un veicolo in sosta e nelle condizioni di ripartire, in alterate condizioni psicofisiche».
Più precisamente, la Corte, richiamando un precedente orientamento di legittimità (sent. 10476/10), sottolinea che «ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico».
Dunque, con l’annullamento della sentenza si rinvia al tribunale di Torino, che, attenendosi al principio di diritto enunciato, dovrà anche accertare la posizione e lo stato dell’autovettura, il luogo ove la stessa si trovava, nonché le ragioni di quell’anomala (ed in apparenza ingiustificata) presenza sul posto.
http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/responsabilita-sicurezza/news/articolo/lstp/456898/