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Visualizza Versione Completa : Cassazione penale , sez. IV, sentenza 31.05.2012 n° 21192



Avv. G. Lore
07-06-2012, 11:20
È esclusa la contravvenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 186, settimo comma, del codice della strada, per l’automobilista che si rifiuta di seguire gli operatori di polizia al fine di sottoporsi al test alcolemico.

Ciò ove non si sia verificato alcun incidente stradale.

Così hanno precisato i giudici della Corte di Cassazione, nella sezione quarta penale, con la sentenza 31 maggio 2012, n. 21192.

Come noto, la guida in stato di ebbrezza è un reato previsto e sanzionato dal sopra menzionato articolo 186 CDS, ed il tasso alcolemico consentito per coloro che si mettono alla guida di un qualsiasi mezzo è pari a 0,5 g/l nel sangue.

Nella fattispecie oggetto di controversia un automobilista era stato fermato da una pattuglia sprovvista dello strumento per l’alcool test; avevano, quindi, chiesto al conducente di seguirli al fine di sottoporsi, appunto, a tale test presso un comando della polizia stradale (distanza oltre 30 km).

Il conducente, però, rifiutava di seguirli e si allontanava, quindi, a piedi.

Tale soggetto, in conseguenza di ciò, veniva indagato per la violazione del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 186 del codice della strada; il Gip pronunciava sentenza di assoluzione in quanto il fatto non sussiste.

Decisione impugnata dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale.

Il rappresentante della pubblica accusa riteneva che, al contrario di quanto asserito dal tribunale, non si poteva escludere nella fattispecie concreta l’applicazione dell’articolo 186, comma 3, del codice della strada.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione respingono il ricorso evocando, prima di tutto, il rispetto del principio di legalità in materia penale.

Facendo riferimento agli accertamenti previsti dall’articolo 186 cds. Comma terzo, non si prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente; in assenza di una simile previsione non si può, quindi, ricavare un implicito potere di accompagnamento in capo agli agenti senza, peraltro, incorrere nella violazione del citato principio di legalità (nella materia della libertà personale).

Nel caso di specie, sottoposto all’attenzione della Corte, il conducente si era rifiutato di seguire gli agenti in assenza di un obbligo in tal senso, dato che gli stessi non avevano, sul luogo, lo strumento per la misurazione del tasso di alcool nel sangue e che il luogo ove recarsi distava circa una trentina di chilometri.

In pratica, quindi, il rifiuto all’adempimento di un obbligo che non sia dettato dal combinato disposto dei commi 7 e 3 dell’articolo 186 del codice della strada, non può integrare la contravvenzione prevista dalle citate disposizioni.

Da ciò ne consegue il rigetto del ricorso in quanto il fatto non sussiste.

bastians
07-06-2012, 21:13
ottima notizia dunque...se non ho capito male allora se uno si rifiuta (in assenza dell'etilometro sul posto, e se l'ospedale dista un po' di km...), legalmente non esiste l'obbligo di accompagnarti in pronto soccorso a fare gli esami...?

puntidisutura
09-06-2012, 16:41
scusi avvocato , in caso di incidente e di rifiuto a sottoportsi a preliovo in Pronto Soccorso è applicato l'art 186 C comma 7 , quindi si va in terza fascia . Lo stavo leggendo e mi sovviene una cosa in casi limite si ci guadagna sulla sanzione acessoria oppure ho letto male ? perchè nel caso di rifuto anche qualora venga accrtato l'incidente e nonostante sia applicata la pena prevista per terza fascia non si fa menzione alcuna della revoca della patente (escludendo i casi di recidiva) ma solo della sospensione.
Ho letto e capito male ?