Visualizza Versione Completa : opposizione recuperatoria a cartella avverso verbale
salve,
ho ricevuto cartella per iscrizione a ruolo conseguente a verbale notificato 183 giorni dopo l'infrazione del cds accertata.
nel verbale notificato l'ente accertatore indica il termine per proporre ricorso al prefetto o al gdp in "60 giorni dal presente accertamento".
approfitto della vs cortesia per porre alcune domande.
1) il credito della amministrazione deve considerarsi estinto e quindi contestabile la iscrizione a ruolo con una opposizione a cartella oppure la mancata impugnazione del verbale nei 30 gg dalla notifica ha sanato questa maturata decadenza della amministrazione??
2) ed in questa seconda ipotesi, ritenete che la indicazione "60 giorni dal presente accertamento" sia sufficientemente indefinita/imprecisa/erronea da giustificare una rimessione in termini dell'opponente (che potrà poi contestare la notifica oltre i 150 gg allora vigenti)?
3) è corretto impugnare la cartella con citazione ex art. 615/1 cpc quindi con citazione ovvero deve impugnarsi con ricorso ex art. 22 ss l. 689/81?
4) a chi spetta la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione? ad equitalia ed ente accertatore (nella fattispecie trattasi di un Comune) ovvero ad uno solo dei due?
ringrazio fin d'ora per l'attenzione
Avv. G. Lore
03-06-2012, 12:20
1. Se non ha provveduto a opporre il verbale, a prescindere che fosse legittimo lo illegittimo, esso è definitivo e titolo esecutivo.
2. Onestamente non ho capito cosa intende.
3. 615 sempre.
4. Litisconsorzio facoltativo
grazie per la pronta risposta avvocato.
2. intendo dire che nel verbale il termine per ricorrere è indicato in quel modo. 60 gg dal presente accertamento. non 60 giorni dalla notifica del presente verbale o accertamento. infatti l'accertamento ha una data diversa da quella della propria notifica (contestazione non immediata) quindi le domandavo se a suo parere questa imprecisione/erroneità nella indicazione dei termini per ricorrere non potesse essere causa di scusabilità dell'errore e di rimessione in termini.
4. facoltativo nel senso che la citazione 615 va proposta contro equitalia e poi equitalia o il giudice se stimeranno sia opportuna chiameranno il comune accertatore?
in merito al punto 1 le ho fatto quella domanda perchè non ho trovato cassazioni sul punto ma solo gdp di bari.
la cassazione sembra ammettere la possibilità di autonoma impugnazione laddove usa la formula 'e/o': così Cass. 4814/2008: "Peraltro, qualora l'opponente deduca, come nella specie, il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione e/o la inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 201 C.d.S, o la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa dall'amministrazione, l'azione, essendo diretta a contestare la formazione del titolo esecutivo o la estinzione del diritto per un fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo,deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.): pertanto, la sentenza che l'ha decisa era impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione"
Avv. G. Lore
03-06-2012, 16:35
2. no.
4. facoltativo significa che puoi citare tutti e due o uno dei due. eventualmente l'altro potrà chiedere la chiamata di terzo del soggetto non citato.
La citazione giurisprudenziale la conosco, non capisco cosa voglia dire Lei.
Provo a rispondere: avverso una cartel,a si può fare il ricorso ex legge 689/81 (oggi d. lgs. 150/11) quando si voglia eccepire la mancata notifica del verbale e si voglia rientrare nel merito di questo; viceversa si deve il 615 cpc quando si voglia contestare l'inesistenza del titolo o l'estinzione del credito.
Da ciò che capisco Lei non rientra in nessun caso. Ha ricevuto la notifica del verbale e non lo ha opporto.
capisco che si tratta di questioni di lana caprina. il verbale non è stato opposto ed ora vorrei trovare il modo di farlo annullare impugnando la cartella deducendo che la pa non mi ha indicato un termine preciso entro cui impugnare: la dizione della legge è chiara, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. non 'dal presente accertamento'.
riguardo alla cassazione mi sembra che vengano indicati tre distinti motivi di opposizione a cartella : 1) difetto di notifica; 2) inosservanza del termine di decadenza di cui all'art. 201 cds; 3) prescrizione del diritto a riscuotere. si evince che il motivo di cui al punto 2 è autonomo dal motivo n.1. ed invalidante autonomamente la iscrizione a ruolo ed emissione della cartella. quindi la cassazione sembra ammettere che un verbale regolarmente notificato (altrimenti si sarebbe ricaduti nella fattispecie n. 1) sia opponibile (in via anche mediata) anche con citazione ex 615 diretta a contestare la formazione del titolo esecutivo che non doveva avere luogo in quanto credito estinto per decorso del termine ex 201.
d'altronde ripeto l'unica sentenza che ho potuto reperire che chiaramente ritenga per così dire sanato il vizio in discorso (notifica oltre i 150 gg) a seguito di mancata opposizione a verbale ex artt. 22 ss è una sentenza di un giudice di pace di bari....
non la tedio comunque oltre. le sono davvero grato per le preziose informazioni e per le puntuali risposte datemi.
mi permetta solo di aggiungere a giustificazione della mia originaria domanda in merito alla procedura da seguire che a fronte di alcune pronunce che indicano il la procedura del 615, come nella sentenza che ho riportato in precedenza, ve ne sono alcune che indicano la via del ricorso ex art 22 l. 689: In tema di opposizione ex art. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981, ove il ricorrente deduca la nullità della cartella esattoriale, notificatagli per il mancato pagamento di sanzione amministrativa irrogata per violazione del codice della strada, assumendo di non avere ricevuto la previa notifica del verbale di accertamento della violazione, ha il solo onere di allegare al ricorso la copia notificata della cartella anzidetta ma non già quello di allegare copia del verbale, la cui mancanza non può avere alcun effetto ai fini della regolarità dell'opposizione. così, fra le tante, cass 22398/2009). tra l'altro la sentenza del gdp di bari che citavo sopra dichiarava inammissibile il ricorso alla procedura ex 615 cpc ritenendo proponibile per questioni inerenti il verbale la impugnazione della cartella con ricorso ex 689.
da quanto sopra i miei timori.
Avv. G. Lore
03-06-2012, 18:51
Faz, io ti capisco, ma giuridicamente non hai scampo.
Tutto quello che riguarda il verbale lo devi opporre ricorrendo contro il verbale.
Ora non puoi tornare a eccepire in esso perchè l'unica azione che ti permette di tornare sul merito del verbale è quella della vecchia 689/81 e la puoi fare solo eccependo di non aver mai avuto la notifica del vav stesso, cosa che ovviamente non puoi dedurre.
Sulla azionabilità del 615 cpc hai capito benissimo, se il verbale fosse stato notificato oltre i 150 gg. ci sarebbe decadenza, ma rileggendo il tuo excursus non mi pare di notare nulla di simile.
Tra l'altro questo passo della sentenza da Te indicata è isolato e onestamente non condivisibile. L'eventuale notifica oltre i termini del 201 cds deve essere eccepito ricorrendo al verbale, altrimenti esso è titolo esecutivo senza se e ma.
E' come se ricevessi un decreto ingiuntivo oltre i 60 gg. dall'emissione, se jon lo opponi chi ha notificato il d.i. parte col pignoramento.
si si, è stato notificato oltre i 150 gg. mi scuso se non l'ho fatto capire chiaramente. diciamo che 'nel merito' il motivo della opposizione sarebbe proprio quella decadenza (da cui per cassazione deriva la estinzione del credito della amministrazione). se solo fossi rimesso in termini dal giudice che consideri scusabile l'errore di chi non è stato informato correttamente dall'accertatore riguardo ai temini per opporre. ai sensi dell'art. 3 della 241 la pa aveva l'onere di indicare correttamente questo dato. se mi si dice che ho la possibilità di impugnare il verbale 'entro 60 giorni dal presente accertamento' non può dirsi adempiuto il dovere di cui al citato art. 3. ciò inn quanto data dell'accertamento e data di notificazione differiscono ed il mio diritto di difesa è menomato. in caso di erronea indicazione del termine, per cassazione, consegue non la nullità del verbale ma la rimessione in termini per errore scusabile. tutto sta nel convincere il gdp della obbiettiva imprecisione di quella indicazione...
non concordo invece sull'accostamento esemplificatorio al caso del d.i. non opposto entro i 60 gg. intanto perchè come dicevamo prima esiste per la PA il dovere ex art. 3 l. 241 ed in secondo luogo perché ai sensi del 641 cpc in tema di accoglimento della domanda di decreto ingiuntivo deve essere ingiunto di pagare entro 40 gg. se tale indicazione manca non dico la nullità ma quanto meno la rimessione in termini immagino possa essere accordata..
ti ringrazio per la solidarietà. tra primo verbale e secondo per mancata comunicazione saremo sui 7 o 800 ...dimmi almeno che anche se non dichiara ammissibile il ricorso compenserà le spese..almeno me la tento... (purtroppo è un telelaser famigerato e noto in tutta la regione, il gdp non sarà tanto propenso ad accedere alle mie doglianze che porrebbero nel nulla centinaia di accertamenti....).
(correggo * intendevo dire non notificato entro 60 giorni, non 'non opposto'. il resto del ragionamento rimane fermo)
Avv. G. Lore
03-06-2012, 19:50
non ho ben capito l'eccezione relativa al d.i. ma va bene lo stesso, è stato un week end faticoso lavorativamente parlando, stacco e riposo il cervello!
Sulla compensazione non puoi chiedere di certo la cosa.
E' il Giudice che decide
ti ringrazio doppiamente per la estrema disponibilità e cortesia nelle tue risposte.
ti auguro buon riposo.
cordialità faz
Avv. G. Lore
03-06-2012, 20:02
ne ho proprio bisogno...inizio a scambiare lucciole per lanterne!
Grazie tante
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