Visualizza Versione Completa : Informazioni probabile ricorso al prefetto
Salve,
scrivo per avere delucidazioni per precedenti informazioni a voi richieste..
Premetto che ancora non so se il ricorso è stato accettato, però volevo maggiori informazioni riguardo ad un eventuale rigetto. In caso di rigetto l'importo delle multe verrebbe raddoppiato e l'unica strada ancora aperta rimarrebbe quella di un ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento del prefetto da effettuarsi presso il Gdp, giusto? In questo ricorso contro l'ingiunzione possono essere fatti valere solo vizi relativi al processo o anche altre prove, utili per annullare le multe adducendo ad esempio foto della mancanza di segnaletica o altro?
A quanto ammontano in genere le spese (sia bollo che quelle processuali) per una causa del genere davanti al giudice di pace?
Avevo già precedentemente chiesto questo nel forum del sito e mi è stato detto che in una eventuale opposizione al decreto del prefetto il gdp avrebbe ridotto probabilmente le multe all'importo originario, è vero?
Vi ringrazio dell'attenzione e aspetto vostre notizie.
distinti saluti.
Avv. G. Lore
29-05-2012, 07:42
1. Giusto.
2. Si recuperano tutti i motivi di opposizione già svolti in sede prefettizia.
3. Dubito che sia stato detto "probabilmente". Ivi si indicano le vicende giuridiche senza dare percentuali o altro che non ci competono. Il gdp può annullare l'ordinanza ingiunzione, confermarla o confermarla ma riportare la sanzione a quella minima iniziale
grazie della risposta... ed è possibile anche allegare elementi di prova al ricorso? come ad esempio foto o qualcos'altro?
Avv. G. Lore
29-05-2012, 12:20
sì.
Gentilissimo avvocato,
dovrei fare un ricorso avverso una ingiunzione prefettizia, come risulta dai precedenti post.
Sul sito dell'avv M. Di Gregorio è riportato il seguente articolo:
"In particolare è fondamentale comprendere che in sede di Opposizione all’ordinanza ingiunzione prefettizia (conseguente al rigetto del ricorso presentato al Prefetto ai sensi dell’art. 203 codice della strada) non può avere luogo un nuovo esame sul merito della legittimità della sanzione irrogata dall’organo accertatore (che evidentemente è stato già oggetto di esame da parte del Prefetto). Infatti, se ciò avvenisse, sarebbe violata la disposizione del comma 4 dell’art. 204bis del Codice della Strada che sancisce l’inammissibilità del ricorso davanti al Giudice di Pace qualora sia stato previamente presentato il ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S..
Pertanto è essenziale che il ricorrente, qualora ve ne siano i presupposti, proponga la propria opposizione davanti al Giudice di Pace contestando la legittimità o le carenze formali del provvedimento di ordinanza-ingiunzione impugnato (magari eccependo la tardività della sua emissione o notifica), anziché fondare erroneamente il proprio ricorso sulla pretesa di un riesame delle questioni di merito relative alla legittimità della sanzione che, come chiarito, in tale sede esulano dalla cognizione del Giudice di Pace".
In questo articolo viene chiaramente spiegato che non può essere riesaminato il merito; dal momento che il prefetto mi ha contestato una carenza di prove, come faccio ad allegare prove fotografiche davanti al gdp?
In subordine volevo chiederle quali sono i requisiti che deve avere il ricorso al gdp, ossia copia dell'ingiunzione, copia del verbale, marca da bollo etc..
Grazie mille dell'attenzione
Cordiali saluti
Gentilissimo avvocato,
dovrei fare un ricorso avverso una ingiunzione prefettizia, come risulta dai precedenti post.
Sul sito dell'avv M. Di Gregorio è riportato il seguente articolo:
"In particolare è fondamentale comprendere che in sede di Opposizione all’ordinanza ingiunzione prefettizia (conseguente al rigetto del ricorso presentato al Prefetto ai sensi dell’art. 203 codice della strada) non può avere luogo un nuovo esame sul merito della legittimità della sanzione irrogata dall’organo accertatore (che evidentemente è stato già oggetto di esame da parte del Prefetto). Infatti, se ciò avvenisse, sarebbe violata la disposizione del comma 4 dell’art. 204bis del Codice della Strada che sancisce l’inammissibilità del ricorso davanti al Giudice di Pace qualora sia stato previamente presentato il ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S..
Pertanto è essenziale che il ricorrente, qualora ve ne siano i presupposti, proponga la propria opposizione davanti al Giudice di Pace contestando la legittimità o le carenze formali del provvedimento di ordinanza-ingiunzione impugnato (magari eccependo la tardività della sua emissione o notifica), anziché fondare erroneamente il proprio ricorso sulla pretesa di un riesame delle questioni di merito relative alla legittimità della sanzione che, come chiarito, in tale sede esulano dalla cognizione del Giudice di Pace".
In questo articolo viene chiaramente spiegato che non può essere riesaminato il merito; dal momento che il prefetto mi ha contestato una carenza di prove, come faccio ad allegare prove fotografiche davanti al gdp?
In subordine volevo chiederle quali sono i requisiti che deve avere il ricorso al gdp, ossia copia dell'ingiunzione, copia del verbale, marca da bollo etc..
Grazie mille dell'attenzione
Cordiali saluti
Avv. G. Lore
09-07-2012, 07:46
Innanzitutto non è propriamente carino chiedere a un avvocato di dare un parere su ciò che dice un collega, che tra l'altro non conosco.
Ricordiamoci sempre che esiste un codice di deontologia forense, norma scritta, a cui dobbiamo attenerci pena forti sanzioni.
Ciò posto quell'articolo aveva validità fino a qualche anni fa, ma ormai la cassazione a sezioni unite ha superato questa impostazione, dichiarando in sostanza che il prefetto può anche non motivare il rigetto, essendo diritto del cittadino ricorrere all'autorità giudiziaria tornando su motivi di merito del ricorso prefettizio.
eviti, cortesemente, in futuro una domanda posta in questo modo
Mi dispiace per averla offesa, ma le assicuro che non era assolutamente mia intenzione. Non volevo commentare l'opinione di un altro avvocato, volevo sapere solo se per accedere ad un esame del merito dovesse per forza sollevarsi un vizio formale dell'atto.
Volevo gentilmente chiederle un'altra informazione, riguardo alla comunicazione degli atti. Io sono domiciliato a Roma e mi rivolgo al gdp di Roma: se nell'atto di opposizione scrivo il mio domicilio a Roma, mi arriverà la comunicazione a casa del giorno dell'udienza, o sono io che devo verificare sempre in cancelleria?
Per i requisiti dell'atto: l'atto va consegnato in 3 copie come per processo davanti a gdp?
Grazie ancora dell'attenzione, e mi scusi se nel post precedente sono stato inopportuno, le assicuro non volontariamente.
Distinti saluti.
Avv. G. Lore
09-07-2012, 12:23
Caro Domecan, non mi hai offeso assolutamente.
Ti ho solo fatto presente che non mi hai messo in una condizione positiva perchè dare un consiglio su una vicenda trattata da un Collega non è nè carino dal punto di vista etico, nè consentito dal codice di deontologia.
Se eleggi domicilio in Roma riceverai ivi il decreto di fissazione di udienza.
1 originale + 4 copie.
Grazie ancora per la disponibilità e la puntualità.
Avv. G. Lore
09-07-2012, 13:12
Prego!
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