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Visualizza Versione Completa : Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 11.05.2012 n° 7344



Avv. G. Lore
24-05-2012, 09:52
L’elenco degli atti che possono essere impugnati in commissione tributaria non è più esaustivo.

Il contribuente ha la possibilità di contestare qualsiasi decisione della pubblica amministrazione, che abbia risvolti fiscali; come, ad esempio, la comunicazione di irregolarità.

Così hanno precisato i giudici della Cassazione, nella sezione tributaria, con la sentenza 11 maggio 2012, n. 7344.

L’Agenzia delle Entrate aveva, invece, già espresso il principio secondo cui gli avvisi bonari non sono impugnabili, in quanto (cfr. Risoluzione n. 110/E del 22 ottobre 2010) non contengono una pretesa tributaria definita, ma sono solo un semplice invito a fornire chiarimenti in via preventiva.

Come già precedente giurisprudenza sul tema aveva evidenziato (cfr. Cass. 21045/2007) l’elencazione degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario non esclude l’impugnabilità di atti non compresi nel novero ma, comunque, contenenti la manifestazione di una compiuta pretesa tributaria.

Nella fattispecie in commento la Cassazione ha dato ragione ad una banca cui era stata notificata una comunicazione di irregolarità concernente l’imposta regionale sulle attività produttive; l’istituto aveva, quindi, impugnato l’atto, ma la commissione tributaria (provinciale e regionale) aveva ritenuto l’azione inammissibile, poiché “quel tipo di attività del fisco non è contenuta nell'elenco contenuto nell'articolo 19 D. Lgs. 546/1992”.

Tale tesi, però, è stata puntualmente smentita dai giudici di legittimità, secondo cui sono “ricorribili” tutti gli atti che portano nella sfera di conoscenza del contribuente una pretesa fiscale.